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Terzo settore 2026: cosa cambia davvero per gli enti iscritti al RUNTS

Nel precedente articolo abbiamo visto che dal 2026 è entrata pienamente a regime la nuova disciplina fiscale prevista dal Codice del Terzo settore. Ma per un’associazione già iscritta al RUNTS, cosa cambia concretamente nella gestione quotidiana?

La prima cosa da chiarire è che l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore non attribuisce automaticamente all’ente la qualifica fiscale di “non commerciale”. Dal 2026 occorre distinguere tra ETS non commerciali ed ETS commerciali, verificando la natura delle attività svolte e delle relative entrate. La qualificazione ha effetti fiscali, ma l’eventuale natura commerciale non determina, di per sé, la cancellazione dal RUNTS.

Per gli enti non commerciali assumono particolare importanza le attività di interesse generale, cioè quelle che costituiscono il cuore dell’attività dell’ETS. In linea generale restano non commerciali quando sono svolte gratuitamente oppure dietro corrispettivi che non superano i costi effettivi. È prevista anche una tolleranza: il superamento dei costi fino al 6% non fa perdere immediatamente la natura non commerciale dell’attività, purché questa situazione non si protragga per più di tre periodi d’imposta consecutivi.

Diventa quindi ancora più importante una contabilità capace di distinguere le diverse tipologie di entrata. Quote associative, liberalità, contributi pubblici e raccolte fondi non possono essere confuse con i corrispettivi derivanti da vere e proprie attività commerciali. Non è soltanto una questione di corretta classificazione contabile: dalla composizione delle entrate può dipendere il trattamento fiscale dell’ente.

Per gli ETS che mantengono la natura non commerciale il legislatore ha previsto anche un regime forfettario opzionale per determinare il reddito delle attività commerciali. Invece di tassare analiticamente ricavi e costi, il reddito imponibile viene calcolato applicando ai ricavi commerciali coefficienti prestabiliti, diversi in funzione del tipo e dell’ammontare dell’attività esercitata. L’opzione ha durata almeno triennale.

Una disciplina ancora più favorevole riguarda APS e Organizzazioni di volontariato con ricavi commerciali non superiori a 85.000 euro. Per queste categorie il reddito imponibile è determinato applicando ai proventi commerciali un coefficiente del 3% per le APS e dell’1% per le OdV, con ulteriori semplificazioni.

C’è poi l’IVA. Su questo fronte occorre maggiore cautela: il Codice del Terzo settore non ha introdotto una disciplina generale parallela a quella prevista per le imposte sui redditi. Per ogni attività deve quindi essere verificato se ricorrono i presupposti previsti dalla normativa IVA, tenendo conto delle specifiche agevolazioni applicabili alle diverse categorie di enti.

E le associazioni che non sono iscritte al RUNTS?

È probabilmente questo uno degli aspetti che più interessa le tante piccole associazioni culturali, ricreative e sociali presenti anche nel nostro territorio.

Essere un’associazione senza scopo di lucro non significa automaticamente essere un ETS. Per assumere questa qualifica occorre rientrare nelle categorie previste dal Codice del Terzo settore ed essere iscritti al RUNTS.

La differenza dal 2026 diventa ancora più evidente sul piano fiscale. I nuovi regimi previsti dagli articoli 79, 80 e 86 del Codice del Terzo settore sono infatti collegati alla qualifica di ETS. Un’associazione che rimane fuori dal RUNTS continua invece ad applicare, in linea generale, la disciplina fiscale ordinaria prevista per gli enti associativi e non può utilizzare automaticamente le agevolazioni riservate agli ETS.

Anche il vecchio regime della legge 398/1991 ha ormai un campo di applicazione molto più ristretto: dal 2026 resta sostanzialmente riservato al settore sportivo dilettantistico, mentre cessa di rappresentare il tradizionale regime agevolato utilizzabile da altre associazioni senza scopo di lucro.

Questo non significa che tutte le associazioni debbano necessariamente iscriversi al RUNTS. La scelta deve essere valutata caso per caso, considerando attività svolta, dimensioni, provenienza delle entrate, rapporti con soci e pubblico, possibilità di accedere a contributi e agevolazioni e maggiori obblighi organizzativi e di rendicontazione derivanti dalla qualifica di ETS.

Il vero cambiamento del 2026 è quindi anche culturale: “associazione”, “ente non commerciale” ed “ETS” non sono più espressioni intercambiabili.

Per gli amministratori diventa opportuno effettuare almeno una volta all’anno una verifica della posizione dell’ente: iscrizione al RUNTS, attività effettivamente esercitate, natura delle entrate, eventuali attività commerciali e regime fiscale applicato. Una sorta di piccolo “tagliando” annuale che può evitare errori e, soprattutto, consentire di utilizzare correttamente le opportunità offerte dalla nuova disciplina.