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Rottamazione quinquies: primo inquadramento della nuova definizione agevolata

Con questo contributo avviamo una prima analisi generale della rottamazione quinquies, introdotta dalla Manovra sul fronte della riscossione e tra le misure più attese della nuova legge di Bilancio. L’obiettivo di questo primo intervento è fornire un quadro d’insieme della norma, rinviando ai prossimi appuntamenti della rubrica gli approfondimenti di carattere operativo, le simulazioni di convenienza e le indicazioni pratiche per imprese, professionisti e cittadini.

Il contesto della misura
La rottamazione quinquies si inserisce nel solco delle precedenti definizioni agevolate, ormai divenute uno strumento ricorrente della politica fiscale degli ultimi anni. La finalità è duplice: da un lato consentire ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione con il Fisco a condizioni più sostenibili; dall’altro ridurre il cosiddetto “magazzino” dei crediti iscritti a ruolo, spesso di difficile o incerta riscossione.
La misura riguarda i carichi affidati all’agente della riscossione fino al 31 dicembre 2023. È quindi importante sottolineare che la data rilevante non è quella di notifica della cartella, bensì quella in cui l’Ente impositore ha affidato il credito all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Ambito di applicazione
Possono essere oggetto di definizione agevolata i debiti già affidati all’agente della riscossione, a condizione che l’importo complessivo sia almeno pari a 5.400 euro. La soglia minima rappresenta un elemento di selezione della platea dei beneficiari e mira a concentrare la misura su posizioni debitorie di una certa consistenza.
Non tutte le cartelle, tuttavia, potranno essere incluse. Restano infatti esclusi i carichi derivanti da accertamenti e i debiti relativi al recupero di aiuti di Stato, per i quali continuano ad applicarsi le regole ordinarie.

Le somme dovute
Uno degli aspetti più rilevanti della rottamazione quinquies riguarda le somme effettivamente da versare. L’adesione consente infatti di pagare esclusivamente il capitale iscritto a ruolo e le spese di notifica ed eventuale esecuzione. Sono invece integralmente stralciati sanzioni, interessi e aggio di riscossione, con una riduzione spesso significativa dell’importo complessivo dovuto, soprattutto per debiti risalenti nel tempo.

Modalità di pagamento
Il legislatore consente di scegliere tra il versamento in unica soluzione e il pagamento rateale. Quest’ultima opzione può estendersi fino a 9 anni, con un massimo di 54 rate bimestrali, ciascuna di importo non inferiore a 100 euro. Sulle somme rateizzate si applicano interessi nella misura del 3% annuo, un tasso contenuto se confrontato con gli ordinari oneri di riscossione.

In attesa dei chiarimenti attuativi
Come già avvenuto in passato, sarà necessario attendere i provvedimenti attuativi per conoscere nel dettaglio le modalità di adesione, le scadenze e le conseguenze di eventuali inadempimenti. Nei prossimi articoli della rubrica torneremo sul tema per analizzare gli aspetti applicativi e valutare, caso per caso, la reale convenienza della rottamazione quinquies.