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Trattamento fiscale delle autovetture ad uso promiscuo per amministratori e soci

Le autovetture aziendali rappresentano uno strumento di lavoro diffuso, ma comportano regole fiscali specifiche e non sempre intuitive. In particolare, quando l’auto viene utilizzata in modo promiscuo (sia per esigenze aziendali che private) da amministratori o soci, la disciplina fiscale differisce in modo sostanziale rispetto a quella prevista per i dipendenti. È quindi importante conoscere i corretti meccanismi di tassazione e deducibilità per evitare contestazioni e ottimizzare la gestione aziendale.

Uso promiscuo aziendale in generale

Quando l’auto è utilizzata dall’azienda in maniera promiscua, ossia sia per finalità aziendali che personali, i costi sono deducibili solo in misura limitata. L’articolo 164 del TUIR stabilisce che, in assenza di assegnazione a un dipendente, i costi sono deducibili al 20%, con un tetto massimo di 18.075,99 euro sul costo di acquisto. L’IVA è detraibile al 40%, salvo prova dell’uso esclusivamente aziendale che consente la detrazione totale.

Queste regole valgono anche se l’utilizzo promiscuo riguarda un amministratore o un socio, a meno che l’auto non sia formalmente concessa come parte del loro compenso. In quel caso, si applicano regole differenti.

Uso promiscuo per amministratori

Quando l’auto è concessa in uso promiscuo a un amministratore, l’utilizzo privato è considerato un compenso in natura. A differenza di quanto avviene per i dipendenti, non si applica la regola forfettaria del 30% di 15.000 km, ma si deve determinare il cosiddetto “valore normale” del benefit, ovvero il valore di mercato del diritto di utilizzare l’auto per fini personali (ad esempio il costo di un noleggio a lungo termine di un’auto analoga).

Questo valore viene tassato come reddito di lavoro autonomo dell’amministratore ed è soggetto anche a contributi INPS gestione separata.

Per l’azienda, se il benefit è correttamente imputato nel compenso dell’amministratore e tassato, i costi dell’auto sono interamente deducibili (100%), mentre l’IVA resta detraibile al 40%. Se invece manca l’imputazione a compenso, l’uso personale si considera utilizzo promiscuo generico e si applicano i limiti ordinari: deducibilità al 20% e detraibilità IVA al 40%.

Uso promiscuo per soci

Quando l’auto è concessa a un socio, ma non vi è un rapporto di lavoro dipendente né di amministrazione, l’uso privato è considerato un vantaggio patrimoniale. Se tale utilizzo non è fatturato o tassato come compenso, può essere qualificato dall’Agenzia delle Entrate come “utilizzo personale non documentato” o come “utili extracontabili” (dividendi occulti), con conseguente tassazione in capo al socio e indeducibilità per la società.

Se invece la società attribuisce formalmente al socio un compenso in natura per l’uso dell’auto e ne determina il valore normale, tale compenso viene tassato come reddito di capitale per il socio, e i costi dell’auto diventano deducibili per la società (sempre con detraibilità IVA al 40%).

Considerazioni finali

L’uso promiscuo delle autovetture da parte di amministratori e soci richiede attenzione e documentazione. Per rendere i costi deducibili, è fondamentale che il valore dell’uso privato sia quantificato, formalmente attribuito come compenso e tassato correttamente. In mancanza di ciò, l’Agenzia delle Entrate può disconoscere la deduzione dei costi e riqualificare il beneficio come distribuzione occulta di utili o come utilizzo personale non autorizzato, con conseguenti sanzioni.

Per questo motivo è consigliabile predisporre contratti, delibere o lettere di incarico che prevedano espressamente l’assegnazione dell’auto e il relativo valore, nonché rivolgersi a un commercialista per valutare la soluzione fiscalmente più corretta e conveniente.