Welcare

Welfare aziendale: evoluzione normativa e ridefinizione delle finalità (2023–2026)

Il welfare aziendale si configura come un istituto dalle finalità plurime e in continua trasformazione, fortemente condizionato dagli orientamenti politici prevalenti. L’analisi delle modifiche intervenute negli ultimi tre anni consente di cogliere una progressiva ridefinizione del suo perimetro applicativo, rispetto alla precedente impostazione che tendeva a circoscrivere il welfare alle sole prestazioni con finalità strettamente sociale, nettamente distinte dall’area dei consumi.

1. Il primo cambio di paradigma: il “decreto Lavoro” del 2023

Un primo significativo scostamento rispetto all’impostazione tradizionale si è registrato con il D.L. 4 maggio 2023, n. 48, che ha elevato da euro 258,23 a euro 3.000,00 la soglia di esenzione fiscale per il cosiddetto “carrello della spesa” destinato ai lavoratori con figli fiscalmente a carico, estendendo il beneficio anche al pagamento delle utenze domestiche. Tale intervento ha sollevato interrogativi circa la sua effettiva riconducibilità al welfare aziendale, apparendo piuttosto come una misura di alleggerimento selettivo del cuneo fiscale a favore dei nuclei familiari.

2. Le leggi di Bilancio 2024 e 2025: verso un sostegno generalizzato ai consumi

La legge di Bilancio 2024 (legge n. 213/2023) ha rimodulato il regime di esenzione fiscale, fissando:

  • euro 2.000 per i dipendenti con figli a carico;
  • euro 1.000 per la generalità degli altri lavoratori;
  • l’estensione dell’agevolazione al pagamento del canone di locazione e degli interessi sul mutuo relativi alla prima casa.

La legge di Bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207) ha confermato tale impostazione, stabilendo:

  • euro 1.000 per tutti i lavoratori;
  • euro 2.000 per i dipendenti con figli a carico.

L’insieme di questi interventi delinea una politica legislativa orientata al sostegno dei consumi delle famiglie con figli, con misure generalizzate e non selettive nel senso tecnico proprio del linguaggio previdenziale e assistenziale. Tale politica sembra inoltre compensare le criticità di un sistema di relazioni industriali che non riesce a tenere il passo dell’inflazione, in un contesto in cui i salari risultano inferiori dell’8% rispetto a cinque anni prima.

3. La legge di Bilancio 2026: pluralità di interventi e ridefinizione del perimetro

La legge di Bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199) introduce un ventaglio eterogeneo di misure, solo in parte riconducibili al welfare aziendale in senso stretto. Tra queste rientrano forme di detassazione relative a:

  • aumenti retributivi da rinnovi contrattuali;
  • premi di produttività;
  • trattamento accessorio per lavoro notturno, festivo o a turni.

3.1. Premi di produttività: un equilibrio che cambia

La disciplina dei premi di produttività è strettamente connessa al welfare aziendale. In passato, la tassazione agevolata al 10% prima e al 5% poi rendeva estremamente conveniente la conversione del premio in servizi di welfare, garantendo al lavoratore il 100% del valore e all’azienda un risparmio contributivo. La riduzione dell’aliquota all’1% rende invece più vantaggiosa l’erogazione monetaria, con il rischio di ridimensionare il ricorso al welfare aziendale.

4. I buoni pasto: natura giuridica e inquadramento nel welfare aziendale

La disciplina delle prestazioni sostitutive del vitto, specie nella forma elettronica, rientra pienamente nel welfare aziendale. I buoni pasto, nati come strumenti di sostegno al reddito e di promozione del benessere dei lavoratori, sono divenuti elementi strutturali delle politiche retributive e sociali delle imprese, anche grazie ai rilevanti vantaggi fiscali e contributivi.

Dopo una lunga fase priva di disciplina organica, l’istituto ha trovato regolazione:

  • nell’art. 51 TUIR, che li ha qualificati come fringe benefit;
  • nel D.P.C.M. 18 novembre 2005;
  • nell’art. 144, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016 e nel D.M. 7 giugno 2017, n. 122;
  • oggi nel D.Lgs. n. 36/2023, che li definisce “titoli di legittimazione” per l’acquisto di pasti o generi alimentari.

La legge di Bilancio 2026 ha ulteriormente innalzato la soglia di esenzione fiscale da euro 8,00 a euro 10,00.

4.1. La controversa natura giuridica dei buoni pasto

La giurisprudenza di legittimità presenta due orientamenti:

  • Prevalente (Cass. nn. 21484 e 21440/2024): i buoni pasto hanno natura assistenziale, finalizzata a garantire la fruizione del pasto durante l’orario di lavoro, e sono estranei al sinallagma contrattuale.
  • Minoritaria (Cass. n. 25840/2024): i buoni pasto costituiscono retribuzione indiretta, quale utilità economicamente valutabile connessa alla prestazione lavorativa.

In assenza di una definizione legale di welfare aziendale, ma alla luce di una nozione dottrinale ormai consolidata, appare preferibile ricondurre i buoni pasto nell’ambito del welfare aziendale, quale componente strutturale delle politiche di benessere e sostegno al reddito dei lavoratori.