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La riapertura dei termini per la “Rottamazione quater”

Tutti i contribuenti che sono decaduti dal beneficio della rottamazione “quater” concessa nel 2023, per non aver versato regolarmente le rate scadute fino al 31 dicembre 2024, potranno essere riammessi al beneficio presentando domanda all’Agenzia delle Entrate Riscossione entro il prossimo 30 aprile.

Come si ricorda, la rottamazione “quater” del 2023 prevedeva la possibilità di pagare le cartelle esattoriali, iscritte a ruolo entro il 30 giugno 2022, azzerando le sanzioni, gli interessi e gli oneri di riscossione e con la facoltà di rateizzare il debito residuo in quattro anni con rate trimestrali a decorrere dal 31 ottobre 2023 fino al 30 novembre 2027.

La stessa norma prevedeva che il mancato o ritardato pagamento anche di una sola rata della “rottamazione” avrebbe comportato la decadenza dell’intero beneficio, con la conseguenza che il debito sarebbe stato ripristinato per l’intero importo originario comprese sanzioni, interessi e oneri di riscossione, salvo considerare in acconto gli importi corrispondenti alle rate versate fino a quel momento.

Oggi con la norma che ha consentito la riammissione al beneficio, chi è decaduto per omesso o tardivo versamento ha la possibilità di essere riammesso alla medesima definizione presentando domanda entro il prossimo 30 aprile.

La possibilità di ripristinare il beneficio sarà però più onerosa rispetto alla previsione originaria, perché il pagamento conseguente alla riammissione dovrà essere fatto alternativamente in unica soluzione entro il 31 luglio 2025 oppure in massimo 10 rate con scadenza trimestrale dal 31 luglio 2025 fino al 30 novembre 2027.

Come si può notare, la dilazione massima scade il 30 novembre 2027 in concomitanza con l’ultima rata prevista per la dilazione della rottamazione regolarmente rispettata, e di conseguenza le rate per la riammissione saranno naturalmente più alte rispetto a quelle previste originariamente nel 2023. Questo è logico se si considera che la concessione di una rateazione più lunga eventualmente concessa oggi alle riammissioni su rate scadute, rispetto alle posizioni regolari, avrebbe determinato una sostanziale penalizzazione proprio delle posizioni regolari con una disparità di trattamento senz’altro opinabile.