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Bonus mobili ed elettrodomestici

La Legge di Bilancio 2025 ha prorogato la possibilità di fruire della detrazione bonus mobili anche per gli acquisti effettuati fino al 31 dicembre 2025, senza modificare il tetto di spesa, che, come nel 2024, è pari a 5.000 euro. Cambia invece la condizione per la sua fruizione: la detrazione spetta solo a chi beneficia del bonus per gli interventi di recupero edilizio iniziati a partire dal 1° gennaio 2024.

Ma il bonus mobili non è il solo incentivo utilizzabile quest’anno per l’acquisto di elettrodomestici.

La legge di Bilancio ha infatti istituito anche il bonus elettrodomestici.

Il bonus mobili consiste in una detrazione IRPEF sulle spese sostenute per l’acquisto, anche se effettuato all’estero, di mobili e grandi elettrodomestici nuovi, finalizzati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione (e usufruire della relativa detrazione).

A titolo esemplificativo, tra i “mobili” agevolabili rientrano: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione in quanto costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

Il bonus non spetta invece per gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi nonché di altri complementi di arredo.

I grandi elettrodomestici sono ammissibili se dotati di etichetta energetica di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E  per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, come rilevabile dall’etichetta energetica. La detrazione può essere fruita anche per l’acquisto di elettrodomestici privi di etichetta, a condizione che per essi non ne sia stato ancora previsto l’obbligo.

Rientrano, per esempio, fra i grandi elettrodomestici: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.

Per gli acquisti effettuati nel 2025, il bonus mobili deve essere agganciato a interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2024.

La data di avvio dei lavori può essere dimostrata:

– dalle eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare;

– dalla comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all’Azienda sanitaria locale, qualora la stessa sia obbligatoria;

– ovvero, in caso si tratti di lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni o titoli abilitativi, deve essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’47 del DPR n.445/2000.

È possibile che le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici siano sostenute anche prima di quelle per la ristrutturazione dell’immobile, a condizione, però, che i lavori edilizi siano stati già avviati. In altri termini, la data di inizio lavori deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici che danno diritto al bonus mobili, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione.

A titolo esemplificativo, consentono di avere il bonus:

– gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;

– gli interventi di manutenzione ordinaria esclusivamente se effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale. Non danno diritto al bonus mobili, invece, i lavori di manutenzione ordinaria su singoli appartamenti (per esempio, tinteggiatura di pareti e soffitti, sostituzione di pavimenti, sostituzione di infissi esterni, rifacimento di intonaci interni);

– gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza;

– gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro diciotto mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile.

Può dare diritto al bonus mobili anche la sostituzione degli infissi solo nel caso però che la sostituzione degli infissi (con modifica di materiale o tipologia di infisso) si qualifichi come ristrutturazione e usufruisca della relativa detrazione. Non sono invece compresi tra gli interventi che permettono di beneficiare del bonus mobili la realizzazione di posti auto o box pertinenziali.

La detrazione spetta anche quando i beni acquistati sono destinati ad arredare un ambiente diverso dello stesso immobile oggetto di intervento edilizio, oppure quando i mobili e i grandi elettrodomestici sono destinati ad arredare l’immobile ma l’intervento cui è collegato l’acquisto viene effettuato su una pertinenza dell’immobile stesso, anche se accatastata autonomamente.

Nel caso di interventi edilizi su parti comuni di edifici residenziali, compresi quelli di manutenzione ordinaria, il bonus mobili spetta solo per gli acquisti finalizzati all’arredo delle parti comuni (ad esempio, guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi, ecc.) e non all’arredo della propria unità immobiliare.

Per avere diritto al bonus mobili il pagamento dei beni acquistati deve avvenire con bonifico (bancario e postale) o carta di debito o credito. Non è possibile, invece, pagare con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

Nel bonifico (non è necessario utilizzare il bonifico appositamente predisposto per le spese di ristrutturazione edilizia) deve essere indicato:

– il codice fiscale del beneficiario della detrazione;

– il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

La detrazione è ammessa anche se i beni sono stati acquistati con un finanziamento a rate, a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo con le stesse modalità precedentemente indicate e il contribuente abbia una copia della ricevuta del pagamento.

In tale ipotesi, l’anno di sostenimento della spesa è quello di effettuazione del pagamento da parte della finanziaria.

La detrazione va ripartita tra gli aventi diritto ed è fruibile in dieci quote annuali di pari importo, nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Il bonus non utilizzato in tutto o in parte non si trasferisce né in caso di decesso del contribuente né in caso di cessione dell’immobile oggetto di intervento di recupero edilizio.

Ciò vale anche quando con la cessione dell’immobile sono state trasferite all’acquirente le restanti rate della detrazione delle spese di recupero del patrimonio edilizio.

Il contribuente può continuare a fruire delle quote del bonus mobili non utilizzate anche se l’abitazione oggetto di ristrutturazione è ceduta prima che sia trascorso l’intero periodo per usufruire del bonus.

Nel caso di acquisto di elettrodomestici (forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga e lavatrici) per i quali si fruisce del bonus mobili, è necessario inviare all’Enea i dati relativi alla classe energetica e alla potenza elettrica assorbita. La comunicazione deve essere effettuata entro 90 giorni dalla data del bonifico o di altro documento di acquisto ammesso. La mancata o tardiva trasmissione delle informazioni non comporta la perdita del diritto al bonus mobili.

Nel 2025, l’acquisto di elettrodomestici è agevolato anche dal nuovo bonus elettrodomestici.

La disciplina è tracciata dai commi da 107 a 111 della legge di Bilancio 2025, mentre le regole di dettaglio dovranno essere definite con apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro i primi giorni di marzo (60 giorni della data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2025, avvenuta il 1° gennaio 2025).

Il nuovo contributo spetta per l’acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica non inferiore alla nuova classe energetica B, prodotti nel territorio dell’Unione europea, con contestuale smaltimento dell’elettrodomestico sostituito.

Il bonus è pari al 30% del costo di acquisto dell’elettrodomestico e comunque per un importo non superiore a 100 euro per ciascun elettrodomestico, elevato a 200 euro se il nucleo familiare dell’acquirente ha un ISEE non superiore a 25.000 euro.

Il contributo è fruibile per l’acquisto di un solo elettrodomestico.

In attesa delle disposizioni attuative del bonus elettrodomestici, è possibile fare un primo confronto tra il nuovo contributo e il bonus mobili. 

In primo luogo, il bonus elettrodomestici, a differenza del bonus mobili, non deve essere agganciato a un intervento edilizio.

Per quanto riguarda i beni agevolabili, il bonus mobili può essere fruito per l’acquisto di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, mentre per quanto riguarda il bonus elettrodomestici, la legge di Bilancio non indica nel dettaglio quali sono gli elettrodomestici ammissibili, ma si limita ad indicare che il contributo spetta per l’acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica non inferiore alla nuova classe energetica B, prodotti nel territorio dell’Unione europea.

Per il bonus elettrodomestici è poi richiesta la rottamazione di un altro elettrodomestico obsoleto, condizione non richiesta per il bonus mobili.

Inoltre, mentre il bonus mobili può essere fruito anche per più acquisti, fino ad un importo massimo di spesa di 5.000 euro, il bonus elettrodomestici spetta, come espressamente previsto dalla norma, solo per un acquisto.

Altra differenza riguarda la modalità di fruizione: il bonus elettrodomestici è un contributo che, presumibilmente, sarà applicato dal venditore, mentre il bonus mobili consiste in una detrazione dall’IRPEF, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. 

Restando in attesa delle disposizioni attuative, si ritiene che la fruizione del nuovo bonus elettrodomestici non escluda la fruizione del bonus mobili, qualora le due agevolazioni siano entrambe applicabili.