Si sente parlare, e si parla, ciclicamente di Flat Tax, in particolare in questo periodo di proposte programmatiche in vista delle prossime elezioni, e per questo può essere utile cercare di capire meglio cosa è la Flat Tax e in cosa si differenzia dall’attuale sistema di tassazione dei redditi.
Iniziamo col definire la Flat Tax, traducibile letteralmente come “tassa piatta”, cioè un sistema di tassazione basato su una sola aliquota valevole per qualsiasi importo di reddito. Applicando la Flat Tax non ci sarebbero più quindi i famigerati “scaglioni” superando i quali, con il sistema attuale, aumenta progressivamente anche l’aliquota di tassazione IRPEF. Va segnalato che il criterio di tassazione con un’unica aliquota, sostanzialmente una Flat Tax, viene già applicato ai redditi delle Società di capitali (Società e responsabilità limitata e Società per Azioni) sin dal 1974, infatti le Società, che non sono soggette all’IRPEF ma all’IRES-Imposta sul reddito delle società- sono tassate con un’unica aliquota attualmente del 24%, che rimane invariata qualunque sia l’importo del reddito prodotto dalla Società. Per le persone fisiche invece il nostro sistema di tassazione IRPEF è basato sul criterio della “progressività per scaglioni” in base al quale aumentando il reddito aumenta progressivamente anche la percentuale di tassazione, da applicare sulla parte di reddito che eccede il limite dello scaglione inferiore e non sull’intero reddito. Per chiarire meglio il criterio, queste sono le aliquote IRPEF per il 2022 in base agli scaglioni di reddito:
Reddito fino a 15.000 | 23% | |
da 15.000 | a 28.000 | 25% |
da 28.000 | a 50.000 | 35% |
oltre 50.000 | 43% |
Con la Flat Tax questo meccanismo di calcolo verrebbe superato perché, appunto in quanto “tassa piatta”, l’aliquota ipoteticamente stabilita resterebbe invariata qualunque sia l’importo del reddito, sempre la stessa per i redditi sotto i 15.000€ come per quelli oltre i 50.000€. Tralasciando le implicazioni pratiche che l’introduzione semplicistica di questo sistema comporterebbe, e che sono del tutto evidenti a chiunque con un semplice sguardo alla tabella, va precisato che un siffatto sistema di tassa piatta, così semplificato, andrebbe in contrasto con quanto prevede la nostra Costituzione che all’art. 53 detta il principio in modo lapidario: “Il sistema tributario è informato a criteri di progressività”. Tuttavia va detto anche che questa prescrizione costituzionale potrebbe essere superata con un sistema graduale di detrazioni o altre variabili, ma non è questo il contesto per approfondire aspetti squisitamente tecnici, tanto più su una enunciazione ad oggi ancora astratta della quale non si conosce né la portata né le modalità di eventuale applicazione. Ci viene detto, ed è opinione diffusa, che è stata introdotta la Flat Tax per imprese e professionisti di minori dimensioni con ricavi fino a 65.000 €; secondo la definizione detta sopra è improprio definire Flat Tax questo sistema di tassazione, semplicemente perché non è una Flat Tax ma un sistema forfettario che è cosa molto diversa.
Il regime forfettario è stato introdotto nel 2015 per semplificare il sistema di tassazione delle piccole Partite IVA, inizialmente con ricavi fino a 15.000 € annui, limite poi elevato a 65.000 € dal 2019, che sono tassate con l’aliquota fissa del 15%. La differenza tra Flat Tax e Regime forfettario non è di poco conto: infatti la Flat Tax prevede l’applicazione di una aliquota fissa al reddito effettivamente prodotto dall’impresa, quindi il reddito viene calcolato con il metodo ordinario (ricavi meno costi), ed il reddito così calcolato viene tassato con una aliquota fissa, sempre la stessa qualunque sia l’importo del reddito; con il Regime forfettario invece non si considerano i costi effettivamente sostenuti, ma il reddito viene calcolato diminuendo i ricavi di una percentuale predefinita (appunto forfettaria) e questo risultato viene tassato con l’aliquota fissa attualmente del 15%. Questo particolare meccanismo di calcolo fa sì che il metodo del regime forfettario non sempre sia vantaggioso, perché in primo luogo non considera i costi effettivi che in molti casi sono maggiori rispetto alla percentuale forfettizzata per legge, ed anche perché la tassazione secca del 15% in molti casi provoca un onere di tassazione maggiore di quello che sarebbe se calcolato con il metodo ordinario delle aliquote progressive IRPEF.
Questo può avvenire perché, in aggiunta ai motivi detti sopra, una ulteriore limitazione del sistema forfettario consiste nella impossibilità di poter detrarre dal reddito quelle spese che con il sistema di tassazione ordinario IRPEF sono invece deducibili, quali ad es. detrazioni per familiari a carico, spese mediche, interessi sul mutuo, spese universitarie, assicurazioni, detrazioni per ristrutturazioni edilizie. Tutte queste spese non possono essere detratte dal reddito dichiarato con il regime forfettario, ragione per la quale questo sistema non è sempre conveniente e per questo richiede una attenta simulazione preventiva e grande prudenza nella scelta. In conclusione, nell’attuale ordinamento tributario italiano non esiste una Flat Tax per le imprese (diverse dalle Società) né tantomeno per le persone fisiche.