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Nuove aliquote IRPEF 2025

La Legge di stabilità 2024 per l’anno 2025 ha apportato novità in ambito fiscale in merito alla tassazione e alle norme concernenti le detrazioni; analizzeremo nel dettaglio tali cambiamenti.

Dal periodo di imposta 2025 diventano strutturali la rimodulazione degli scaglioni IRPEF, con la riduzione da quattro a tre, e con la rispettiva applicazione delle aliquote come di seguito indicato:

  • 23% per reddito fino a 28.000 euro
  • 35% se il reddito è superiore a 28.000 e fino a 50.000 euro
  • 43% se il reddito è oltre 50.000 euro

Cosa è l’IRPEF? È l’imposta sul reddito delle persone fisiche, dovuta dalle persone fisiche per il possesso di redditi:

  • fondiari, cioè dei fabbricati e dei terreni;
  • di capitale;
  • di lavoro dipendente (inclusi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di pensione);
  • di lavoro autonomo;
  • di impresa;
  • diversi (elencati nell’art.67 T.U.I.R.).

Sono soggetti passivi IRPEF le persone fisiche residenti e non residenti nel territorio dello Stato.
L’IRPEF si applica sul reddito complessivo del soggetto. L’imposta lorda si calcola applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, le aliquote per scaglioni.
L’IRPEF dovuta dal contribuente è determinata sottraendo dall’imposta lorda le detrazioni previste dalla normativa (ad esempio la detrazione per il coniuge, i figli e altri familiari a carico, le detrazioni riconosciute a fronte di alcune tipologie di spese sostenute durante l’anno – salute, istruzione, interessi per il mutuo dell’abitazione, etc.). Inoltre, vanno sottratti i crediti d’imposta spettanti.

Le modifiche interessano lo scaglione di reddito compreso tra 15.001 e 28.000 euro, al quale si applicherà nel 2024 l’aliquota del 23%, in luogo di quella del 25%, con un risparmio massimo di 260 euro. 

La legge ha previsto anche il taglio del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti, che dal 2025 si fonda sul riconoscimento:

• di un bonus, per chi ha un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro;

• di un’ulteriore detrazione d’imposta per chi ha un reddito complessivo superiore a 20.000 e fino a 40.000 euro.

Il bonus e l’ulteriore detrazione si applicheranno ai soli titolari di redditi di lavoro dipendente con esclusione dei titolari di redditi di pensione di ogni genere e assegni e i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Ai fini della misura e dell’accesso a una o all’altra agevolazione è necessario fare riferimento al reddito di lavoro dipendente e al reddito complessivo. In particolare, il bonus è riconosciuto ai lavoratori dipendenti che hanno un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro e si determina applicando al reddito di lavoro dipendente una percentuale del:

• 7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;

• 5,3%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 ma non a 15.000 euro;

• 4,8%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.

Ai soli fini dell’individuazione della percentuale applicabile, il reddito di lavoro dipendente deve essere rapportato all’intero anno.

Il bonus non concorre alla formazione del reddito del lavoratore e, di conseguenza, per effetto del principio di armonizzazione delle basi imponibili fiscale e previdenziale, non sarà assoggettato a contribuzione INPS.

Se, invece, il reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 40.000 euro, il lavoratore dipendente può accedere all’ulteriore detrazione dall’imposta lorda. Quest’ultima spetta per un importo pari:

• a 1.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro;

• al prodotto tra 1.000 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro.

L’importo dell’ulteriore detrazione è, quindi, fisso quando il reddito complessivo non supera 32.000 euro, mentre se il reddito complessivo è superiore l’importo dell’ulteriore detrazione si riduce progressivamente fino al suo azzeramento al raggiungimento del limite di 40.000 euro di reddito complessivo.

Il sostituto d’imposta riconosce il bonus o l’ulteriore detrazione in via automatica, all’atto dell’erogazione delle retribuzioni (non sarà quindi necessaria la richiesta del lavoratore), verificando poi in sede di conguaglio la spettanza delle stesse. Qualora in tale sede il bonus o l’ulteriore detrazione si riveli non spettante, i sostituti d’imposta dovranno recuperare il relativo importo, rateizzandolo in 10 rate se superiore a 60 euro (a partire dalla prima retribuzione alla quale si applicano gli effetti del conguaglio).

Da ultimo, si stabilisce che i sostituti d’imposta potranno compensare il credito maturato per effetto dell’erogazione del bonus mediante l’istituto della compensazione.