Archiviata di fatto la stagione del “superbonus”, ad eccezione di alcuni interventi non ancora conclusi e degli interventi nelle zone danneggiate da eventi sismici, la Legge di bilancio 2025 ha nuovamente modificato la regolamentazione dei bonus ordinari, vale a dire le detrazioni per ristrutturazioni edilizie ed efficientamento energetico già esistenti.
Per quanto riguarda gli interventi che danno diritto alla detrazione fiscale, ci si riferisce in generale agli interventi di ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo. Inoltre è stata uniformata la regolamentazione e la misura delle detrazioni fiscali anche per gli interventi di efficientamento energetico seppure con alcune restrizioni di cui si dirà più precisamente in un prossimo approfondimento, e di miglioramento sismico degli edifici.
Per tutti questi interventi, le detrazioni sono state confermate per i prossimi tre anni, dal 2025 fino al 2027, confermando anche il limite massimo di spesa ammissibile di 96.000 € per ciascuna unità immobiliare, ma riducendo la percentuale di detrazione già dal 2025 ed ulteriormente dal 2026.
La detrazione fiscale, che come è noto consiste nella riduzione dell’IRPEF dovuta sulla dichiarazione dei redditi in misura pari alla detrazione spettante ripartita in 10 quota annuali, viene per la prima volta differenziata a seconda della destinazione dell’immobile oggetto degli interventi, privilegiando gli immobili destinati ad abitazione principale a discapito di quelli diversamente utilizzati oppure a disposizione, con la condizione che si tratti comunque di immobili con destinazione “abitativa”.
Per le spese sostenute nel corso dell’anno 2025 la detrazione spetterà nella misura del 50% per l’immobile destinato ad abitazione principale e del 36% per gli immobili con destinazione diversa.
Per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027 la percentuale di detrazione scenderà al 36% per l’abitazione principale ed al 30% per tutti gli altri immobili con destinazione diversa.
La condizione soggettiva che consente di applicare la detrazione più vantaggiosa del 50% consiste nella titolarità del “diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento dell’immobile adibito ad abitazione principale”, diritti che sono estesi ai fini del diritto alle detrazioni fiscali anche al coniuge convivente del titolare. Nel concreto quindi le spese potranno essere sostenute indifferentemente da uno dei coniugi, oppure ripartite tra di essi, tenendo conto della capienza delle detrazioni rispetto all’IRPEF dovuta nella dichiarazione dei redditi. Infatti la detrazione consiste come detto in una diminuzione dell’IRPEF dovuta, ma nel caso in cui la detrazione sia maggiore dell’imposta la parte eccedente della detrazione non potrà essere utilizzata in nessun altro modo.
E’ utile ricordare che per poter avere diritto alle detrazioni è necessario tracciare il pagamento delle spese con il c.d. bonifico parlante, il bonifico bancario integrato con gli estremi di riferimento alla norma agevolativa, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il codice fiscale del destinatario del pagamento. A proposito del pagamento, infine, è utile ricordare che le spese vengono imputate, e quindi danno diritto alla detrazione, secondo il criterio di cassa e cioè tenendo conto della data in cui il pagamento è effettuato, indipendentemente dalla data di esecuzione degli interventi cui i pagamenti si riferiscono.
