Uno dei temi che sta creando più dubbi tra contribuenti e operatori riguarda il rapporto tra rottamazione quinquies e precedente rottamazione quater. In molti casi, infatti, i pagamenti si sono interrotti, oppure sono stati ripresi grazie a proroghe e riammissioni.
La buona notizia è che chi è decaduto dalla rottamazione quater può rientrare nella quinquies, a patto che i carichi rientrino nel perimetro della nuova definizione.
Per molte partite IVA, ma non solo, che hanno attraversato anni complicati, questa rappresenta una seconda possibilità per rimettere in ordine la posizione fiscale.
Diversa invece la situazione per chi, al 30 settembre 2025, era in regola con tutte le rate della quater: questi contribuenti non possono accedere alla nuova sanatoria. La logica del legislatore, per quanto discutibile, è chiara: la quinquies è pensata per chi ha ancora debiti “aperti”, non per chi sta già pagando correttamente.
Dal punto di vista della convenienza, la rottamazione resta interessante perché consente di eliminare sanzioni, interessi di mora e aggio, pagando solo il capitale e le spese di notifica. Tuttavia, occorre valutare bene la durata del piano: si può arrivare fino a 9 anni con 54 rate bimestrali, sulle quali si applica un interesse del 3% annuo.
È una dilazione lunga, che aiuta sul breve periodo, ma che richiede costanza e stabilità finanziaria. Il rischio principale è la decadenza: se non si pagano due rate, anche non consecutive, si perdono i benefici e il debito torna esigibile per intero, con la ripresa delle azioni di recupero.
Anche per le imprese del territorio, soprattutto nei settori più esposti alla stagionalità o all’incertezza dei ricavi, la scelta non può essere automatica. Serve una valutazione complessiva della capacità di sostenere il piano nel tempo, considerando anche eventuali investimenti, mutui o altre rate già in corso.
La rottamazione quinquies può essere una buona occasione per alleggerire il passato e ripartire, ma funziona davvero solo se inserita in una strategia finanziaria realistica ed in questo senso è sempre opportuno confrontarsi preventivamente con il proprio consulente.
