Welcare

Polizze catastrofali: obbligo assicurativo, scadenze e ricadute operative per le imprese

Con il dl 31 marzo 2025 n. 39, dopo ripetute proroghe, il legislatore è intervenuto nuovamente sulla disciplina dell’obbligo di copertura assicurativa contro i rischi catastrofali, già prevista dalla legge di bilancio dello scorso anno, precisando in modo più puntuale le decorrenze temporali, l’ambito soggettivo di applicazione e alcuni profili operativi di particolare rilievo per le imprese.

La norma interessa la generalità delle imprese iscritte al registro delle imprese, con limitate eccezioni, e mira a rafforzare il sistema di prevenzione e gestione dei danni derivanti da eventi naturali di elevata intensità.

  • Decorrenza dell’obbligo in base alla dimensione aziendale

L’introduzione dell’obbligo di stipula della polizza è stata articolata in modo graduale, al fine di consentire alle imprese di adeguarsi progressivamente:

– grandi imprese: obbligo dal 1° aprile 2025;

– medie imprese: obbligo dal 1° ottobre 2025;

– piccole e micro imprese: obbligo dal 1° gennaio 2026.

La classificazione dimensionale segue i parametri europei, che tengono conto del numero di addetti, del fatturato annuo e del totale di bilancio. E’ quindi opportuno che ciascuna impresa verifichi con attenzione il proprio corretto inquadramento, soprattutto in presenza di variazioni dimensionali intervenute negli ultimi esercizi o di appartenenza a gruppi societari.

  • Eventi coperti e beni da assicurare

La copertura assicurativa deve riguardare i danni direttamente causati da sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. La polizza deve includere i beni strumentali impiegati nell’attività d’impresa, con particolare riferimento a:

– fabbricati e immobili destinati alla produzione o allo svolgimento dell’attività;

– impianti e macchinari;

– attrezzature industriali e commerciali.

Restano invece esclusi i beni non strumentali o non direttamente funzionali all’attività aziendale. E’ fondamentale verificare con attenzione il perimetro dei beni assicurati, i valori dichiarati e i limiti di copertura, evitando sia il rischio di sottoassicurazione sia quello di coperture ridondanti o non necessarie.

  • Soggetti obbligati ed esclusioni

Sono tenute all’obbligo le imprese con sede legale o stabile organizzazione in italia, iscritte al registro delle imprese. Alcune categorie possono beneficiare di esclusioni o regimi particolari, secondo quanto previsto dalla normativa di attuazione. Resta in ogni caso opportuno verificare la propria posizione con il consulente, soprattutto in presenza di attività miste o di particolari assetti organizzativi.

  • Profili sanzionatori e conseguenze del mancato adeguamento

La disciplina non prevede una sanzione amministrativa pecuniaria diretta in caso di mancata stipula della polizza, ma le conseguenze sono tuttavia rilevanti sotto il profilo operativo, finanziario e gestionale.

In primo luogo, le imprese non in regola con l’obbligo assicurativo possono subire limitazioni o esclusioni nell’accesso a contributi pubblici, agevolazioni, ristori e interventi di sostegno in occasione di eventi calamitosi. In caso di danni, l’assenza della copertura può quindi comportare la perdita del diritto a forme di compensazione pubblica, con la conseguenza che il costo dell’evento resta integralmente a carico dell’impresa.

Ulteriori effetti possono riflettersi nei rapporti con il sistema bancario e finanziario. La presenza di adeguate coperture assicurative costituisce infatti un elemento di valutazione del rischio d’impresa e può incidere sull’accesso al credito, sulle condizioni di finanziamento e sulle garanzie richieste dagli istituti.

Non vanno inoltre trascurati i possibili profili di responsabilità in ambito civilistico e societario. La mancata adozione di strumenti di protezione del patrimonio aziendale, in presenza di un rischio noto e assicurabile, potrebbe essere valutata come una carenza nella corretta gestione dell’impresa, con potenziali riflessi sulla responsabilità degli amministratori, specie in caso di danni rilevanti o di pregiudizio per i creditori.

  • Aspetti fiscali

I premi assicurativi sono, in linea generale, deducibili dal reddito d’impresa secondo le regole ordinarie e il principio di competenza. In presenza di polizze pluriennali o di clausole particolari, è opportuno verificare la corretta imputazione contabile e fiscale per competenza temporale, anche al fine di evitare contestazioni in sede di controllo.