La Legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025) ha reso strutturale la facoltà per Regioni ed enti locali di introdurre autonomamente forme di definizione agevolata sui tributi di loro competenza, inclusi i crediti di difficile esazione e le entrate di natura patrimoniale (ad esempio, canone unico patrimoniale, TARI, TARES). Gli enti possono prevedere l’esclusione o la riduzione di interessi e sanzioni per i contribuenti che, entro un termine fissato (non inferiore a 60 giorni dalla pubblicazione dell’atto sul sito istituzionale dell’ente), regolarizzano la propria posizione debitoria (art. 1, commi 102-110, legge n. 199/2025; art. 24 del disegno di legge di Bilancio 2026).
Sono escluse dalla definizione agevolata l’IRAP, le compartecipazioni e le addizionali a tributi erariali (come l’addizionale regionale o comunale all’IRPEF). La definizione può essere applicata anche a posizioni oggetto di accertamento o contenzioso tributario in corso, e può essere coordinata con eventuali definizioni statali, anche in caso di riscossione affidata a soggetti terzi (art. 52, comma 5, lettera b), d.lgs. n. 446/1997).
I regolamenti degli enti locali acquistano efficacia con la pubblicazione sul sito istituzionale e devono essere trasmessi al MEF – Dipartimento delle Finanze entro 60 giorni dalla pubblicazione, ai soli fini statistici. L’adozione delle misure deve rispettare i principi costituzionali (artt. 23, 53, 119 Cost.), i principi generali dell’ordinamento tributario e l’equilibrio dei bilanci degli enti.
Questa facoltà non è una novità assoluta, ma sostituisce la precedente disciplina (art. 13 legge n. 289/2002, ora abrogato per Regioni, Province e Comuni).
