Con le risposte a interpello n. 106 e n. 107 del 16 aprile 2025 in tema di bonus edilizi, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che al fine di assicurare la limitazione all’esercizio dell’opzione dello sconto in fattura e della cessione del credito, il sostenimento della spesa relativa all’esecuzione dei lavori deve avvenire mediante il relativo pagamento entro la data del 30 marzo 2024 e tale pagamento può essere effettuato anche da un soggetto diverso dal committente principale.
Con l’attuale quadro normativo, emerge che dal 17 febbraio 2023 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 11 del 2023) non è più consentito fruire delle detrazioni fiscali nella forma alternativa della cessione del credito o dello sconto in fattura, a meno che non ricorrano le ipotesi di deroga tassativamente indicate.
Tra tali ipotesi rientra la fattispecie della demolizione e ricostruzione dell’edificio, tipologia di opere che vengono realizzate nel caso in esame dell’interpello, le quali vengono certificate da titolo abilitativo presentato in data 26 giugno 2021.
Occorre considerare che, da ultimo, il decreto legge n. 39 del 2024 ha introdotto un’altra restrizione all’applicazione della deroga, prevedendo che, per gli interventi edilizi per i quali opera la deroga al blocco del cd. sconto in fattura e della cd. cessione del credito la medesima deroga non trova applicazione nei casi in cui, nonostante la presentazione della CILA o di altro titolo abilitativo sia avvenuta in data antecedente all’entrata in vigore dello stesso decreto legge n. 11 del 2023 (antecedente al 17 febbraio 2023), non risulti sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per ”lavori già effettuati”, alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 39 del 2024 (alla data del 30 marzo 2024).
Quindi l’applicabilità della deroga prevista opera solo al contemporaneo ricorrere, al 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 39 del 2024), delle seguenti condizioni:
– avvenuta esecuzione di lavori edili (”lavori già effettuati’‘) ;
– sostenimento dei relativi costi (”sostenuta alcuna spesa’‘) ;
– documentazione di questi mediante fattura (”documentata da fattura”).
Si ritiene che l’indicazione ”lavori già effettuati” si riferisca alla materiale esecuzione di interventi edilizi, escludendo, dunque, ogni prestazione attinente e/o riconducibile ad attività preparatorie all’effettuazione degli stessi.
Pertanto, i costi relativi alle attività professionali o di consulenza, nonché quelli relativi agli oneri di urbanizzazione o per l’ottenimento di autorizzazioni amministrative, non rilevano ai fini del rispetto del requisito.
In presenza di lavori effettivamente eseguiti alla data del 30 marzo 2024, si ritiene che le ulteriori due condizioni richieste dal richiamato articolo 1, comma 5, del decreto legge n. 39 del 2024, relative al sostenimento, mediante pagamento, delle spese concernenti i lavori effettuati e la loro documentazione mediante fattura, possano essere verificate sia nei rapporti tra committente e appaltatore, sia tra quest’ultimo e gli eventuali subappaltatori.
Pertanto, ai fini dell’applicazione della deroga prevista dal richiamato articolo 1, comma 5, assumono rilevanza anche i pagamenti delle spese per lavori effettuati, documentati con fattura, dal subappaltatore nei riguardi dell’appaltatore e ciò anche nell’ipotesi in cui, alla data del 30 marzo 2024, l’appaltatore non abbia ancora ricevuto dal committente alcun pagamento per i lavori effettuati, né abbia ancora emesso, nei riguardi dello stesso committente, nessuna fattura al fine di documentare l’esecuzione dei lavori.
Perciò, il sostenimento della spesa relativa all’esecuzione dei lavori deve avvenire mediante il relativo pagamento entro la data del 30 marzo 2024 e tale pagamento può essere effettuato anche da un soggetto diverso dal committente principale.
Oltre al pagamento, il sostenimento delle spese relative a lavori effettuati deve essere documentato mediante fattura (sempre entro la già menzionata data).
Ne consegue che l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito può essere esercitata anche dal committente che si avvale di un appaltatore (ad esempio, di un contraente generale) il quale, nonostante abbia pagato alla data del 30 marzo 2024 ai subappaltatori una parte dei lavori effettuati, non abbia entro tale data emesso fattura nei confronti del committente in relazione ai medesimi lavori. Anche in tale ipotesi, i pagamenti devono riferirsi a ”lavori già effettuati”.
Nell’ipotesi in cui più interventi, ancorché autonomi, siano ricompresi nel medesimo titolo abilitativo (CILAS) o in caso di interventi in ”edilizia libera” nell’accordo vincolante, la suddetta condizione è soddisfatta quando le spese pagate, documentate da fattura, si riferiscono anche ad uno solo degli interventi ivi indicati.
