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Associazioni sportive, il Fisco cambia ma la “398” resta

Nel precedente articolo abbiamo visto come il 2026 abbia segnato l’entrata a regime della nuova fiscalità del Terzo settore. Per il mondo dello sport dilettantistico, però, il quadro presenta alcune importanti particolarità.

La prima notizia riguarda una vecchia conoscenza di migliaia di associazioni sportive: la legge 398 del 1991. Il famoso regime forfettario, utilizzato da decenni per semplificare la gestione fiscale delle attività commerciali, non scompare. Dal 2026 rimane però sostanzialmente riservato alle Associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e alle Società sportive dilettantistiche (SSD) che rispettano i requisiti previsti dalla normativa.

Il limite dei proventi commerciali resta fissato a 400.000 euro annui. Entro questa soglia il regime consente di determinare il reddito imponibile applicando ai proventi commerciali un coefficiente del 3%. Anche l’IVA viene determinata in maniera forfettaria, con una detrazione generalmente pari al 50% dell’imposta relativa alle operazioni imponibili. A ciò si aggiungono importanti semplificazioni negli obblighi contabili e fiscali.

La vera novità è che dal 2026 la “398” non rappresenta più il regime agevolato utilizzabile indistintamente dal più ampio mondo associativo. Per gli altri enti senza scopo di lucro il vecchio sistema viene meno, mentre rimane uno strumento centrale per lo sport dilettantistico.

Ma attenzione a un passaggio fondamentale: sport dilettantistico e Terzo settore non sono la stessa cosa.

Per beneficiare delle tradizionali agevolazioni previste per ASD e SSD è determinante l’inquadramento dell’ente e la sua iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD). Il rapporto con il RUNTS deve quindi essere valutato attentamente, perché la scelta di entrare nel Terzo settore può comportare l’applicazione di regole fiscali differenti.

Un altro tema importante riguarda l’IVA sui corrispettivi versati da soci, associati e tesserati. Il passaggio dal tradizionale regime di esclusione IVA al nuovo regime di esenzione, che avrebbe dovuto produrre effetti già dal 2026, è stato ulteriormente rinviato al 1° gennaio 2036. Fino al 31 dicembre 2035, quindi, per le operazioni che rispettano le condizioni previste dalla legge continua ad applicarsi l’attuale sistema.

È una proroga tutt’altro che secondaria, perché evita nell’immediato a moltissime piccole associazioni sportive un aumento degli adempimenti amministrativi e contabili.

Rimangono naturalmente alcuni obblighi. Chi utilizza la legge 398 deve continuare ad annotare periodicamente i proventi commerciali nell’apposito prospetto e rispettare le regole di tracciabilità previste dalla normativa.

Il quadro che emerge è quindi particolare. Mentre il Terzo settore entra definitivamente nella nuova fiscalità del Codice, il mondo sportivo conserva una parte significativa delle proprie agevolazioni storiche, a partire proprio dalla legge 398.

Per una piccola associazione sportiva, tuttavia, la questione non è semplicemente scegliere il regime fiscalmente più conveniente. Occorre coordinare statuto, iscrizione al RASD, eventuale iscrizione al RUNTS, natura delle entrate, rapporti con soci e tesserati e attività commerciali.

Dopo anni di riforme e rinvii, il 2026 non chiude quindi definitivamente il cantiere dello sport dilettantistico. Ma rende più chiara una distinzione fondamentale: Terzo settore e sport possono incontrarsi, ma fiscalmente non sono necessariamente la stessa cosa.