Dopo le numerose proroghe all’entrata in vigore delle nuove norme fiscali che interessano gli Enti del Terzo Settore, richieste in attesa della loro approvazione da parte della Commissione Europea, la riforma fiscale per gli ETS entrerà pienamente in vigore a partire dal 01 gennaio 2026.
Si dovranno comunque attendere ulteriori disposizioni attuative delle nuove regole, in particolare sarà necessaria una armonizzazione tra le nuove norme fiscali e le disposizioni sull’IVA parzialmente già in vigore e per la quale la proroga dell’esclusione al 01 gennaio 2026 riguarda soltanto gli ETS non commerciali con esclusione di ETS commerciali e Imprese Sociali.
C’è quindi del tempo a disposizione deli Enti per adeguarsi alle nuove regole, ma nei prossimi mesi gli ETS dovranno comprendere quali norme dovranno applicare in base non solo alla qualifica che hanno assunto o che intendono assumere (Associazioni di Promozione Sociale, Organizzazione di Volontariato, Impresa Sociale) ma anche in base alle specifiche attività svolte da ciascuno, e di conseguenza fare le scelte più opportune alla luce delle nuove disposizioni.
Il pacchetto fiscale infatti introduce dei criteri per distinguere le “attività di interesse generale”, che tutti gli ETS hanno in comune, in commerciali e non commerciali, quindi sarà importante verificare caso per caso se l’attività svolta da una Associazione si possa effettivamente considerare “non commerciale” o che comunque le entrate da attività non commerciali siano superiori a quelle da attività commerciali, e di conseguenza beneficiare del regime di maggior favore degli ETS.
E’ importante precisare che nel contesto non si fa riferimento ad “attività commerciale” in senso stretto ma ci si riferisce più genericamente a quelle attività svolta dall’Ente a fronte di un qualsiasi corrispettivo. Questo aspetto sarà oggetto di un prossimo approfondimento.
In generale la riforma istituisce per gli ETS l’applicazione di un coefficiente di redditività, per le attività svolte con modalità commerciali, che va dal 5% al 17% a seconda della tipologia di attività svolta e dei ricavi dell’Ente, ridotta al 3% per le APS e del 1% per le OdV con ricavi che non superano i 130.000€
Il 01 gennaio 2026 rappresenta inoltre una scadenza importante per le ONLUS, infatti a partire da quella data scomparirà la definizione di “Onlus” e ci sarà tempo fino al 30 marzo 2026 per scegliere se diventare Enti del Terzo Settore iscrivendosi in una delle sezioni previste dal RUNTS ( APS, OdV, Impresa Sociale), in alternativa dovranno sciogliersi e devolvere il loro patrimonio.
