Con provvedimento datato 22 settembre 2025, dopo la rinuncia della prima curatrice residente ad Orvieto, il Tribunale ha nominato Claudia Di Giulio quale curatrice della procedura (giudice delegato Claudia Tordo Caprioli). La visura camerale riporta espressamente che non è stata autorizzata la prosecuzione dell’attività.
È essenziale chiarire fin da ora che un eventuale affidamento ai dipendenti dovrà essere netto e separato rispetto ai precedenti amministratori (Stefano Cimicchi presidente, Andrea Tiberi vicepresidente, Roberto Biagioli consigliere) e all’organo di controllo (Paolo Borrello revisore unico), per evitare commistioni tra passato e futuro gestionale e tutelare la massa dei creditori.
Cosa potrebbe accadere: “good company” e “bad company”
Dopo le indiscrezioni pubblicate da la Nazione qualche giorno fa sull’affidamento ai dipendenti del ramo operativo, lo schema sul tavolo è quello di una “good company” (personale, clienti attivi, software, know-how) in affitto ai lavoratori rimasti, e una “bad company” in procedura con debiti, contenziosi e soprattutto crediti da recuperare. La fattibilità passa da una sola condizione: la convenienza superiore per i creditori rispetto alla liquidazione pura, valutazione che spetta alla curatrice e al giudice delegato.
Il nodo dei crediti: domande inevase
Il vero nodo gordiano da sciogliere sul caso COGESTA è la montagna di crediti maturati negli anni a fronte di ricavi via via più esigui. Le domande chiave a cui la curatela potrà fornire puntuali risposte sono:
- Quanti dei crediti sono davvero esigibili e in quali tempi?
- A chi sono stati concessi i maggiori affidamenti: clienti terzi, soci, parti correlate, amministratori?
- Quali svalutazioni/fondi rischi sono stati accantonati e con quali criteri?
- Alla luce del Codice della crisi d’impresa, gli organi societari hanno mantenuto assetti adeguati (art. 2086 c.c.) e attivato per tempo misure idonee quando gli indici segnalavano la crisi?
Se dalle verifiche emergeranno ritardi o condotte non in linea con gli obblighi di legge, si aprirebbero possibili azioni di responsabilità verso amministratori e organi di controllo, nell’interesse della massa dei creditori.
“Si lavora ancora?”: le discrepanze da chiarire
Un punto sensibile riguarda le segnalazioni raccolte in redazione: nonostante la mancata autorizzazione all’esercizio provvisorio, alcune attività potrebbero essere proseguite. Se ciò fosse avvenuto, lo sarebbe in virtù di atti/autorizzazioni che non compaiono al momento nella visura ufficiale (ultima estrazione 26 settembre). Si tratta di un aspetto che richiederà un’immediata verifica documentale da parte della curatela, perché l’operatività post-sentenza incide sui rapporti con clienti e fornitori e sulla responsabilità di chi ha disposto/consentito tali attività. E’ comprensibile che vi sia stato, da parte dei vecchi amministratori, la volontà di preservare le aziende clienti di COGESTA rispetto a scadenze amministrative cogenti. Tuttavia la cosa ha colto di sorpresa molte aziende che avevano affidato a Cogesta i servizi amministrativi e che non erano state minimamente avvertite. Molte di queste, che hanno preferito trovare nuovi consulenti, hanno appreso la notizia dalla stampa.
Imprese e lavoratori
La fotografia ufficiale parla di 14 addetti al 30 giugno e di impresa inattiva dalla data della sentenza. Un affidamento ai dipendenti, se ritenuto conveniente per i creditori, potrebbe ricostituire un presidio di prossimità per artigiani e PMI, separando il futuro (“good”) da debiti e partite patologiche del passato (“bad”). Bene dunque la nomina di una professionista con esperienza. E’ la premessa per indagini puntuali su crediti, parti correlate e governance. Qualunque soluzione di continuità (affitto ai dipendenti) ha senso solo se blindata da una separazione netta con il passato e da un recupero crediti credibile. Il territorio non ha bisogno di slogan, ma di trasparenza sugli atti e di una curatela incisiva che riporti la vicenda dentro la sostenibilità e l’interesse dei creditori. Appuntamento al 18 dicembre 2025 ovvero per quando è stata fissata l’udienza per l’esame dello stato passivo.