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Home #Economia

“No” della maggioranza del consiglio comunale di Acquapendente allo stralcio delle cartelle esattoriali

Redazione Redazione
31 Gennaio 2023
in #Economia, #Politica
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“Annuncio il voto contrario perché favorevole allo stralcio che si estende a tutti i contribuenti”. Questa la dichiarazione di voto del consigliere di minoranza Alessandro Brenci (fotografia) al punto dell’ordine del giorno del consiglio comunale di Acquapendente avente per oggetto “Approvazione diniego stralcio parziale articolo 1, commi 227-299, Legge n° 197/2022”.  Al voto contrario di Brenci si allinea la collega di minoranza Valentina Sarti, mentre le altre due (Federica Friggi e Domitilla Agostini) si astengono.

Il seguente atto deliberativo di cui riportiamo integralmente il testo viene approvato con il voto compatto degli otto rappresentanti della maggioranza presenti in assise: PREMESSO CHE: – l’articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all’art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento; – l’articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all’art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l’annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute; – l’articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all’agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023; entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell’adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali; – l’Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di comunicazione, da notificare all’indirizzo pec. comma229@pec.agenziariscossione.gov.it. CONSIDERATO CHE l’articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. RITENUTO CHE: – l’adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo “stralcio parziale” previsto dall’articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l’adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231; – lo stralcio parziale dei carichi, previsto dai commi 227 e 228, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l’annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l’iscrizione contabile del credito, seppur ridotto; – la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell’attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l’annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024. RITENUTO PERTANTO di deliberare, ai sensi dell’articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall’articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà accedere alla definizione di cui dall’articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e questo comporterà per il Comune sia l’incasso della quota capitale sia la possibilità di stralciare contabilmente le cartelle. DATO ATTO CHE il punto 3.7.1 dell’allegato 2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 – “principio contabile applicato alla contabilità finanziaria” – prevede che le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa e che pertanto la limitazione dell’incasso incasso alla sola parte capitale non incide sugli equilibri di bilancio. VISTO l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie. ACQUISITO il parere favorevole dell’Organo di revisione, reso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. VISTO l’allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000. : D E L I B E R A 1. di non applicare ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, così come previsto dal comma 229 della medesima legge; 2. di inviare copia del presente atto all’agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023; 3. di dare notizia sul sito internet istituzionale dell’ente dell’approvazione del presente atto; 4. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201; 5. di dichiarare l’immediata esecutività della presente deliberazione in considerazione del ristretto termine per l’invio di cui al precedente punto 2″.

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