Il 2026 rappresenta un anno di svolta per il Terzo settore. Dopo una lunga fase transitoria, sono infatti entrate pienamente in vigore le principali disposizioni fiscali previste dal Codice del Terzo settore. Per associazioni, fondazioni e altri enti iscritti al RUNTS non si tratta soltanto di qualche nuovo adempimento, ma di un vero cambiamento nel modo in cui viene valutata fiscalmente la loro attività.
Il punto di partenza è la distinzione tra ETS commerciali e non commerciali. Essere iscritti al RUNTS, infatti, non significa automaticamente essere fiscalmente “non commerciali”. Occorre verificare concretamente la natura delle attività svolte e il rapporto tra entrate commerciali e non commerciali.
È una distinzione importante. Un ETS che mantiene la natura non commerciale continua a beneficiare di un trattamento fiscale più favorevole, mentre per l’ente che assume natura commerciale il reddito viene determinato secondo le regole proprie del reddito d’impresa. Il cambiamento della qualifica fiscale, va precisato, non comporta comunque la perdita della qualifica di ETS o la cancellazione dal RUNTS.
Una delle novità più interessanti riguarda il criterio con cui vengono considerate non commerciali le attività di interesse generale. In linea generale, rimangono tali quando sono svolte gratuitamente oppure quando i corrispettivi richiesti non superano i costi effettivamente sostenuti. È inoltre prevista una piccola “fascia di tolleranza”: il carattere non commerciale può essere mantenuto quando i ricavi superano i costi effettivi di non oltre il 6%, purché ciò non avvenga per più di tre periodi d’imposta consecutivi.
Per molti piccoli enti assume particolare interesse anche il nuovo regime forfettario. Gli ETS non commerciali possono infatti scegliere di determinare in modo semplificato il reddito derivante dalle eventuali attività commerciali, applicando ai ricavi coefficienti diversi in relazione al tipo di attività e al loro ammontare.
Ancora più semplice è il regime riservato alle Organizzazioni di volontariato (OdV) e alle Associazioni di promozione sociale (APS) con ricavi commerciali non superiori a 85.000 euro annui. In questi casi il reddito imponibile viene determinato applicando ai proventi commerciali un coefficiente dell’1% per le OdV e del 3% per le APS.
Il 2026 segna anche la definitiva uscita di scena delle Onlus come categoria fiscale autonoma: la relativa disciplina ha cessato di operare con il periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2025.
Che cosa cambia, quindi, nella vita quotidiana delle associazioni? La conseguenza più importante è probabilmente questa: non è più sufficiente considerarsi genericamente un ente “senza scopo di lucro”. Diventa necessario verificare ogni anno da dove provengono le entrate, quali attività le hanno generate e quale rapporto esiste tra ricavi e costi.
Per amministratori e volontari può sembrare un ulteriore elemento di complessità. Ma la riforma offre anche opportunità: regimi forfettari, semplificazioni e una disciplina finalmente più organica.
La parola chiave del 2026, per il Terzo settore, diventa quindi programmazione. Statuto, attività effettivamente svolta, contabilità e trattamento fiscale devono essere letti insieme. Perché essere un ETS non significa soltanto essere iscritti a un Registro: significa anche dover gestire correttamente le nuove regole che da quest’anno sono diventate pienamente operative.
