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Tutto quelle che c’è da sapere e le agevolazioni per l’IMU che scade il prossimo 16 giugno

Scade il 16 giugno 2023 il termine per il pagamento dell’acconto Imu per l’anno 2023. Confermate aliquote approvate dal consiglio comunale nella seduta del 28 aprile scorso: Abitazione principale categorie A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze categorie C/2, C/6, C/7 – 6 per mille, 200 euro di detrazione; Abitazioni e pertinenze concesse in comodato – 9,6 per mille; Altri fabbricati, aree edificabili, fabbricati classificati nel gruppo D (ad eccezione della categoria D/10) – 10,6 per mille; Fabbricati rurali strumentali – 1 per mille

Le agevolazioni

L’art. 1 comma 48 della Legge n. 178/2020, prevede, la riduzione al 50% dell’IMU per i residenti all’estero per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, come precisato nella Risoluzione del Mef. n.6/2015.

L’art. 1 comma 759 della Legge n.197/2022, ha inserito all’art. 1 comma 759 della Legge n. 160/2019, la lettera g bis, stabilendo che sono considerati esenti IMU gli immobili non utilizzabili né disponibili per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui all’art. 614, comma 2 (reato di violazione di domicilio), art. 633 (invasione di terreni o edifici) o e per la cui occupazione sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Ai fini dell’esenzione il soggetto passivo comunica al Comune il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione. Analoga comunicazione dovrà essere trasmessa allorchè cessi il diritto all’esenzione.
Con la Sentenza della Corte Costituzionale, n. 209/2022, si è confermata la doppia esenzione IMU per i coniugi con residenze e abitazioni differenti. La Corte Costituzionale ha ritenuto che tutte le tipologie di coppie (sposate, unioni civili e conviventi) possano risiedere in abitazioni diverse per particolari esigenze come quelle lavorative. Entrambi i soggetti devono però avere, ciascuno per il proprio immobile, residenza anagrafica e dimora abituale. I titolari delle agevolazioni dovranno quindi, su richiesta del Comune, dimostrare la dimora abituale; alcuni elementi utili saranno le fatture di acqua, luce e gas.
Mantenute, alle stesse condizioni, anche per l’IMU 2023, le seguenti riduzioni:

  • riduzione del 50% per la casa concessa in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, genitori-figli. Si può beneficiare della suddetta riduzione a condizione che il comodante possieda una sola unità abitativa in Italia, oltre alla propria abitazione principale e queste non devono essere classificate in categoria A/1, A/8 e A/9, il comodante risieda anagraficamente e dimori nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato, il comodatario risieda anagraficamente con tutto il suo nucleo familiare nell’unità immobiliare ricevuta in comodato, l contratto sia registrato all’Agenzia delle Entrate, il beneficio di cui sopra si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.
  • riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili inagibili e inabitabili e per gli immobili storici
  • riduzione del 25% per gli immobili locati a canone concordato ai sensi della Legge n. 431/98

Viene anche mantenuta l’esenzione totale o parziale per gli immobili posseduti da enti non commerciali, a particolari condizioni, e l’esenzione per i terreni agricoli.  Ai sensi dell’art. 16 del Regolamento IMU, per beneficiare dell’esenzione, per l’anno 2023, è necessario presentare apposita Dichiarazione IMU, entro il 30.06.2024, indicando i riferimenti catastali per i quali si è usufruito dell’esenzione e il periodo di esenzione. Mentre invece, entro il 30.06.2023 dovranno essere presentate le Dichiarazioni Imu relative alle variazioni avvenute nel 2021 e 2022.

Modalità di pagamento

Il versamento dell’imposta deve essere effettuato con il Modello F24. L’importo da versare deve essere arrotondato all’euro inferiore o superiore. Non è dovuto il versamento se l’imposta dovuta per l’intero anno è inferiore a € 12,00.
I soggetti non residenti sul territorio nazionale potranno eseguire dall’estero il versamento dell’imposta mediante bonifico bancario.
Per la parte di competenza del Comune le coordinate bancarie sono:
Cassa di Risparmio di Orvieto, sede centrale, appartenente al gruppo Banca Popolare di Bari Conto corrente 2100 103  Cod. Iban IT48W0622025710000002100103 Cod. Swift BPBAITR1
Per gli immobili in categoria D, il cui gettito ad aliquota standard (7,6 per mille) è di competenza dello Stato i contribuenti dovranno versare la somma a favore della Banca d’Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il codice Iban IT02G0100003245348006108000.
Il Decreto Fiscale n.124/2019, convertito in Legge n.157/2019, per chi paga in ritardo ha previsto la possibilità di beneficiare dello sconto delle sanzioni mediante la procedura del ravvedimento operoso lunghissimo. Tale regolarizzazione può essere effettuata sempreché la violazione non sia già stata constatata, e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

Sul sito del Comune è stato predisposto un calcolatore al seguente indirizzo: https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=G148