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Tar Umbria, “inammissibile il ricorso di tre comuni sull’annullamento del consiglio direttivo del GAL”

La sezione prima del Tribunale Regionale dell’Umbria ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso presentato da tre comuni soci del Gal Trasimeno-Orvietano (Parrano, Panicale e Piegaro) con cui si chiedeva l’annullamento, previa sospensione cautelare, della deliberazione dell’Assemblea dei soci del 20 ottobre 2020 con la quale è stato nominato il nuovo consiglio direttivo.

I giudici amministrativi, con una dettagliata e articolata e dettagliata motivazione, hanno accolto le eccezioni sollevate dai legali dell’Associazione Gruppo di Azione Locale Trasimeno-Orvietano, avvocati Michele Damiani e Michele Contartese, e ribadito l’assoluta correttezza formale e sostanziale di tutte le procedure eseguite. Essendo il Gal una Associazione Onlus e quindi Ente di natura privata come stabilito dai regolamenti comunitari, ogni controversia risulta essere di competenza del giudice ordinario.  “Il problema di chi ha presentato il ricorso – ha commentato in una nota il presidente Gionni Moscetti – è più politico che giuridico. Una netta ed isolata minoranza che con questa azione ha tentato, invano, di mettere in discussione scelte, ampiamente e democraticamente condivise da larga parte della base sociale che conta 70 soci di cui 48 privati e 22 pubblici. Ringrazio tutti i soci che ci sostengono e che ci hanno sostenuto, non solo in questa vicenda – prosegue – ma anche nella attività che, oggi più che mai, è fondamentale per aiutare una economia che è in ginocchio a causa di questa pandemia. Ringrazio inoltre la struttura tecnica della quale ho piena fiducia e ha ben operato anche in questa occasione”.

“Sorprende come alcuni soci, per di più di parte pubblica – h sottolineato la direttrice dell’Ente Francesca Caproni – abbiano scarsa conoscenza delle regole di funzionamento, della giurisprudenza e, di conseguenza, degli obiettivi che stanno alla base di un Gruppo di Azione Locale. Tanto più grave se la stessa convinzione è anche quella di un ex Presidente, Vittorio Tarparelli, a cui spetterebbe il dovere di conoscere a fondo le regole. Rivendichiamo la trasparenza e la correttezza che ha sempre contraddistinto l’operato del Gal – prosegue – oggi avvalorata anche dalla sentenza del TAR. Vale la pena precisare che, il Tribunale Amministrativo ha archiviato il ricorso giudicandolo inammissibile. Quindi le tre amministrazioni comunali, devono eventualmente impugnare la sentenza, o riproporre una nuova causa al giudice ordinario. Nulla ha a che vedere con ciò che è stato dichiarato dai ricorrenti e dal loro avvocato secondo cui il Tar avrebbe rimandato la questione al giudice ordinario. L’ultimo inutile tentativo di ribaltare il risultato di una sentenza chiara e precisa, e di illudersi che “il bicchiere è mezzo pieno” quando invece “è totalmente vuoto”.