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Adeguamenti TARI tra il 5 e il 9% con il sì dell’Auri in contraddittorio con i gestori

Il Consiglio Direttivo dell’Autorità Umbra per i Rifiuti e l’Idrico ha deliberato nei giorni scorsi la proposta dei Piani Economici Finanziari della TARI 2024/2025 elaborati secondo il metodo ARERA (MTR2), l’Autorità di Regolazione di Energia Reti e Ambiente, che prevede per le due annualità una rivalutazione monetaria pari al 13.7%, derivante dal calcolo dei costi 2022. L’incremento fa riferimento alle annualità 2022 e 2023 che hanno registrato uno dei picchi massimi dell’inflazione negli ultimi venti anni.
Dall’AURI viene spiegato che i meccanismi previsti determinano un adeguamento inflattivo con un ritardo strutturale di un biennio. Ciò significa che nelle tariffe 2024 e 2025 si vanno a scaricare i costi dell’inflazione sostenuti dai gestori nel biennio 2022/2023. Alla luce di questa situazione la base costi relativa ai servizi resi ha determinato un aumento significativo dei Piani Economico Finanziari dei singoli Comuni, pur in presenza di casi che in alcune municipalità possono differire per motivazioni legate a conguagli e recuperi positivi o negativi relativi al 2022 e 2023.
“In questo contesto – evidenzia il presidente dell’AURI Antonino Ruggiano – l’Autorità ha svolto puntuali operazioni di verifica dei costi rendicontati dai gestori, procedendo in diversi casi al taglio di alcuni di essi in quanto non direttamente attinenti ai costi della gestione delle varie concessioni. Alcune decurtazioni sono state effettuate in accordo con i gestori, mentre altre sono state effettuate d’ufficio, al termine di attente istruttorie interne”.
Definita correttamente la base di calcolo dei nuovi PEF, si è proceduto alla rivalutazione dei costi sulla base dell’inflazione prevista da ARERA. In termini concreti AURI ha quindi proceduto a riconoscere l’effettivo tasso inflattivo da inserire nelle manovra tariffaria 2024 che, a seconda dei casi, oscilla tra il 5% e 9%. I costi non riconosciuti sono stati rimodulati nell’annualità 2025 e nelle annualità post 2025, come previsto dal metodo ARERA.
“L’attività di AURI – spiega ancora il presidente Ruggiano – si è dunque concentrata da una parte nella verifica puntuale dei costi rendicontati dai gestori, con operazioni che hanno previsto importanti recuperi quantificabili in circa 8 milioni di euro su base regionale, dall’altra parte sulla redistribuzione dei valori non riconosciuti nell’annualità 2024 sulle annualità successive”.
L’Autorità Umbra per i Rifiuti e l’Idrico non ha poi riconosciuto ai gestori il tasso inflattivo riferito all’annualità 2022 su 2023, ritenendo la richiesta incongrua anche in relazione al fatto che in Umbria c’è stata una riapertura straordinaria dei PEF TARI nel 2023 che ha già assorbito le richieste inflattive relative alla medesima annualità. Il rigetto di questa ulteriore rivalutazione ha portato al ricorso al TAR Lombardia da parte di Gesenu.




Tutto quelle che c’è da sapere e le agevolazioni per l’IMU che scade il prossimo 16 giugno

Scade il 16 giugno 2023 il termine per il pagamento dell’acconto Imu per l’anno 2023. Confermate aliquote approvate dal consiglio comunale nella seduta del 28 aprile scorso: Abitazione principale categorie A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze categorie C/2, C/6, C/7 – 6 per mille, 200 euro di detrazione; Abitazioni e pertinenze concesse in comodato – 9,6 per mille; Altri fabbricati, aree edificabili, fabbricati classificati nel gruppo D (ad eccezione della categoria D/10) – 10,6 per mille; Fabbricati rurali strumentali – 1 per mille

Le agevolazioni

L’art. 1 comma 48 della Legge n. 178/2020, prevede, la riduzione al 50% dell’IMU per i residenti all’estero per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, come precisato nella Risoluzione del Mef. n.6/2015.

L’art. 1 comma 759 della Legge n.197/2022, ha inserito all’art. 1 comma 759 della Legge n. 160/2019, la lettera g bis, stabilendo che sono considerati esenti IMU gli immobili non utilizzabili né disponibili per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui all’art. 614, comma 2 (reato di violazione di domicilio), art. 633 (invasione di terreni o edifici) o e per la cui occupazione sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Ai fini dell’esenzione il soggetto passivo comunica al Comune il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione. Analoga comunicazione dovrà essere trasmessa allorchè cessi il diritto all’esenzione.
Con la Sentenza della Corte Costituzionale, n. 209/2022, si è confermata la doppia esenzione IMU per i coniugi con residenze e abitazioni differenti. La Corte Costituzionale ha ritenuto che tutte le tipologie di coppie (sposate, unioni civili e conviventi) possano risiedere in abitazioni diverse per particolari esigenze come quelle lavorative. Entrambi i soggetti devono però avere, ciascuno per il proprio immobile, residenza anagrafica e dimora abituale. I titolari delle agevolazioni dovranno quindi, su richiesta del Comune, dimostrare la dimora abituale; alcuni elementi utili saranno le fatture di acqua, luce e gas.
Mantenute, alle stesse condizioni, anche per l’IMU 2023, le seguenti riduzioni:

  • riduzione del 50% per la casa concessa in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, genitori-figli. Si può beneficiare della suddetta riduzione a condizione che il comodante possieda una sola unità abitativa in Italia, oltre alla propria abitazione principale e queste non devono essere classificate in categoria A/1, A/8 e A/9, il comodante risieda anagraficamente e dimori nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato, il comodatario risieda anagraficamente con tutto il suo nucleo familiare nell’unità immobiliare ricevuta in comodato, l contratto sia registrato all’Agenzia delle Entrate, il beneficio di cui sopra si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.
  • riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili inagibili e inabitabili e per gli immobili storici
  • riduzione del 25% per gli immobili locati a canone concordato ai sensi della Legge n. 431/98

Viene anche mantenuta l’esenzione totale o parziale per gli immobili posseduti da enti non commerciali, a particolari condizioni, e l’esenzione per i terreni agricoli.  Ai sensi dell’art. 16 del Regolamento IMU, per beneficiare dell’esenzione, per l’anno 2023, è necessario presentare apposita Dichiarazione IMU, entro il 30.06.2024, indicando i riferimenti catastali per i quali si è usufruito dell’esenzione e il periodo di esenzione. Mentre invece, entro il 30.06.2023 dovranno essere presentate le Dichiarazioni Imu relative alle variazioni avvenute nel 2021 e 2022.

Modalità di pagamento

Il versamento dell’imposta deve essere effettuato con il Modello F24. L’importo da versare deve essere arrotondato all’euro inferiore o superiore. Non è dovuto il versamento se l’imposta dovuta per l’intero anno è inferiore a € 12,00.
I soggetti non residenti sul territorio nazionale potranno eseguire dall’estero il versamento dell’imposta mediante bonifico bancario.
Per la parte di competenza del Comune le coordinate bancarie sono:
Cassa di Risparmio di Orvieto, sede centrale, appartenente al gruppo Banca Popolare di Bari Conto corrente 2100 103  Cod. Iban IT48W0622025710000002100103 Cod. Swift BPBAITR1
Per gli immobili in categoria D, il cui gettito ad aliquota standard (7,6 per mille) è di competenza dello Stato i contribuenti dovranno versare la somma a favore della Banca d’Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il codice Iban IT02G0100003245348006108000.
Il Decreto Fiscale n.124/2019, convertito in Legge n.157/2019, per chi paga in ritardo ha previsto la possibilità di beneficiare dello sconto delle sanzioni mediante la procedura del ravvedimento operoso lunghissimo. Tale regolarizzazione può essere effettuata sempreché la violazione non sia già stata constatata, e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

Sul sito del Comune è stato predisposto un calcolatore al seguente indirizzo: https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=G148




Il superbonus, da opportunità a trappola mortale

Più o meno due anni fa, in piena pandemia, fu istituito il “superbonus 110%” che nelle intenzioni doveva essere uno strumento formidabile proprio per dare respiro all’economia fiaccata dal Covid, puntando anche alla riqualificazione degli immobili con un impulso significativo al settore dell’edilizia.

Certamente la misura agevolativa si presentava estremamente interessante, sia per l’entità delle detrazioni (110% della spesa) sia per l’innovativo meccanismo dello “sconto in fattura” grazie al quale il committente privato non avrebbe sborsato denaro ma avrebbe potuto cedere all’impresa le sue detrazioni/credito di imposta a saldo delle fatture per la ristrutturazione, l’impresa poi avrebbe ceduto il credito di imposta ad un Istituto finanziario incassando il corrispettivo ed il cerchio si sarebbe chiuso con piena soddisfazione di tutti.

Ed effettivamente le cose sono andate proprio così per qualche tempo: i proprietari di abitazione hanno colto l’opportunità affidando ad imprese edili ed impiantisti la ristrutturazione dei loro immobili, e di conseguenza molte imprese si sono attrezzate, hanno investito e sono cresciute in dimensione vedendo in questa misura una sana opportunità di sviluppo del settore.

Oggi però leggiamo (e per esperienza diretta posso confermare) che tutte le imprese edili che si erano cimentate nella realizzazione di interventi con “sconto in fattura” sono in grave difficoltà finanziaria e che l’intero settore dell’edilizia è in sofferenza addirittura con serio rischio di default.

Che cosa è successo e come si è arrivati a questo stato di difficoltà?

Le cause che hanno trasformato una sana opportunità in un vero e proprio boomerang per le imprese derivano essenzialmente dalle modifiche normative che via via hanno reso sempre più difficile la cessione dei crediti dalle imprese alle Banche, fino alla completa e, ad oggi, definitiva chiusura di ogni possibilità di smobilizzare i crediti che le imprese hanno in pancia, perché anche alle Banche sono stati imposti dei limiti che di fatto non consentono loro di accettare altri crediti.

Semplificando è successo che dopo aver stipulato contratti di appalto con previsione dello “sconto in fattura” e soltanto dopo che i lavori erano stati eseguiti, fatturati e pagati con il credito caricato sul cassetto fiscale dell’impresa, a quella impresa è stato detto che quel credito nessuno lo avrebbe più potuto acquistare e liquidare e potrà usarlo solo in compensazione delle tasse e dei contributi ma in cinque anni oppure anche in dieci anni a seconda del tipo di intervento eseguito. 

La motivazione per la quale è stata imposta “in corsa” una stretta così drastica alla cessione dei crediti, è stata spiegata dal legislatore con la scoperta di truffe per importi miliardari realizzate proprio con la cessione di crediti su ristrutturazioni edilizie mai realizzate o realizzate con prezzi gonfiati.  La realtà però viene raccontata solo parzialmente, perché è indubbio che molte truffe sono state realizzate, ma non sul superbonus 110% bensì per la quasi totalità sui bonus ordinari che esistevano già da anni prima che il superbonus venisse istituito.

Ma come è potuto succedere che proprio ora sia state organizzate così tante truffe su bonus edilizi che esistevano da anni?

Spesso è troppo semplice dire che la legge è stata fatta male, ma in questo caso la legge che ha previsto la possibilità dello sconto in fattura e della cessione dei crediti è stata proprio fatta male!

Quando è stato istituito il superbonus 110%, la possibilità di pagare i lavori con lo “sconto in fattura” e cedere il credito di imposta alla banca è stata estesa anche a tutti gli altri bonus edilizi preesistenti, ma mentre per il superbonus 110% erano necessarie asseverazione tecnica e visto di conformità, cioè assunzione di responsabilità di due professionisti (tecnico e commercialista) a loro volta garantite da specifica copertura assicurativa, per tutti gli altri bonus tutto questo non era necessario e bastava banalmente fare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate per avere il credito caricato sul cassetto fiscale e di conseguenza cedibile alla banca.

E’ di tutta evidenza che questa norma così concepita ha creato una falla gigantesca nel sistema di controllo della legittimità dei crediti, ed infatti si è purtroppo verificato che sfruttando questo vuoto nella procedura sono stati caricati crediti inesistenti poi ceduti alle banche e illecitamente incassati. Ma tutto questo, bene ribadire, è avvenuto utilizzando i crediti ordinari ed in particolare il bonus facciate che dava diritto fino a tutto il 2021 ad un credito pari al 90% della spesa.

Solo a fine 2021, orami troppo tardi, l’ennesima modifica alle norme sulla cessione dei crediti da ristrutturazioni edilizie ha previsto asseverazione tecnica e visto di conformità anche per i bonus diversi dal superbonus, cercando di riparare al vuoto procedurale che aveva provocato tanti danni. Ma in quella stessa modifica sono stati posti quei limiti stringenti alla cessione di tutti i crediti, compresi quelli da superbonus, per cui le imprese (quelle che lavorano e agiscono correttamente) che avevano già acquisito crediti o che stavano eseguendo interventi a fronte della cessione del credito si sono ritrovate ad avere crediti di imposta per importi anche importanti, senza però poterli più cedere e trasformarli in liquidità, con evidenti conseguenze di serie difficoltà finanziarie.

In conclusione, per cercare di porre riparo ad una norma mal concepita che aveva causato un danno all’Erario per colpa di alcuni truffatori, si è andati a punire un intero settore di imprese che avevano visto in questa misura una sana opportunità di lavoro dopo un periodo buio e che su questa avevano anche investito e assunto lavoratori, ma che ora invece gli si è ritorta contro mettendoli in serie difficoltà finanziarie.




Bonus edilizi, più controlli e maggiori costi con lo sconto in fattura

Ci sono importanti novità in tema di detrazioni per ristrutturazioni edilizie, bonus facciate e c.d. ecobonus, che questa volta non riguardano il superbonus 110% ma tutti gli altri bonus ordinari attivi ormai da anni e che consentono la detrazione dall’imposta nella dichiarazione dei redditi; si tratta di novità non proprio positive per i beneficiari delle detrazioni perché, istituendo l’obbligo della asseverazione tecnica e del visto di conformità, impongono maggiori vincoli, obblighi e controlli rafforzati da parte dell’Agenzia delle Entrate e, non da ultimo, anche maggiori costi.

Ma andiamo con ordine.

Le detrazioni di imposta del 50% per ristrutturazioni edilizie, del 50 o 65% per interventi di efficientamento energetico c.d. ecobonus così come il bonus facciate al 90%, esistono ormai da anni anche se sono state via via modificate nel tempo, ma sono generalmente diffuse per la loro semplicità di applicazione; infatti, la documentazione con fattura e bonifico “parlante” delle spese sostenute consente automaticamente di detrarre la spesa in quote annuali nella dichiarazione dei redditi.

Nel 2020 con il “Decreto Rilancio” 34/2020 fu istituita, per le spese sostenute nel 2020 e 2021, una nuova ed ulteriore modalità di utilizzo delle detrazioni di imposta, consentendo ai beneficiari di scegliere in alternativa alla consueta detrazione fiscale due nuove forme di utilizzo: lo sconto sul corrispettivo dovuto o “sconto in fattura” mediante il quale l’importo della detrazione viene trasferito all’impresa esecutrice dei lavori che acquisisce il credito a parziale pagamento della fattura, oppure la conversione delle detrazioni in credito di imposta cedibile a Istituti di credito ottenendo in cambio la corrispondente liquidità. Queste diverse opzioni erano sostanzialmente mutuate dalla normativa che regolamenta il superbonus 110%, che prevede sin dalla sua istituzione queste diverse forme di utilizzo del beneficio.

All’approssimarsi della scadenza del 31 dicembre 2021 dalla quale, secondo le disposizioni del D.L. 34/2020, non sarebbe più stato possibile ottenere lo sconto in fattura né cedere il credito, il DDL di bilancio 2022 contiene la proroga fino al 2024 delle detrazioni per bonus ordinari e della possibilità di optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito ma nel frattempo, con il D.L. 157/2021 già immediatamente in vigore, sono previsti nuovi e stringenti adempimenti per poter beneficiare delle opzioni, e precisamente l’obbligo che la comunicazione dell’opzione sia accompagnata dalla asseverazione tecnica di congruità delle spese e dal visto di conformità della documentazione fiscale.

Questi obblighi esistono già per quanto riguarda le procedure di superbonus 110% ma, con l’intento di limitare i rischi di indebito beneficio fiscale o vere e proprie frodi attuate mediante la documentazione di lavori che possono sfuggire al controllo, e non a caso il Decreto 157 è stato da subito ribattezzato “decreto antifrode”, per poter utilizzare la detrazione a pagamento delle fatture oppure per poterlo cedere ad un Istituto finanziario, sarà necessario che un tecnico abilitato asseveri la congruità dell’intervento e delle relative spese sostenute e che un intermediario abilitato – commercialista o caf certifichi con il visto di conformità la regolarità della documentazione fiscale relativa all’intervento. E’ importante sottolineare che in entrambi i casi, asseverazione tecnica e visto di conformità, intervengono professionisti a ciò abilitati che si assumono la responsabilità di quanto asseverano, e che sono per questo obbligati a produrre una adeguata copertura assicurativa a garanzia di quanto vanno ad attestare.

Ma non finiscono qui le novità del “Decreto antifrode” infatti, mentre sino ad oggi l’Agenzia delle Entrate recepiva automaticamente le comunicazioni di sconto in fattura o cessione del credito riservandosi il controllo di merito nei 5 anni successivi, da oggi, ferma comunque restando la possibilità di controllo nei 5 anni, l’Agenzia delle Entrate potrà sospendere preventivamente gli effetti della comunicazione fino a 30 giorni per la verifica di eventuali profili di rischio, termine entro il quale potrà respingere la richiesta nel caso il rischio fosse ritenuto effettivo. Questo con ogni probabilità comporterà una dilatazione dei tempi di conclusione delle pratiche di sconto in fattura e di liquidazione delle cessioni del credito, ma soprattutto comporterà una sostanziale incertezza riguardo al buon fine della pratica di sconto o di cessione, ragione per la quale gli interventi dovranno da oggi essere valutati più attentamente e tutte le procedure tecniche, amministrative e fiscali curate con la massima attenzione.