{"id":107875,"date":"2021-04-08T22:57:14","date_gmt":"2021-04-08T20:57:14","guid":{"rendered":"https:\/\/www.tonellicatarcia.it\/2021\/04\/08\/decreto-sostegno-stralcio-delle-cartelle-fino-a-5-000-euro\/"},"modified":"2021-04-08T22:57:14","modified_gmt":"2021-04-08T20:57:14","slug":"decreto-sostegno-stralcio-delle-cartelle-fino-a-5-000-euro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.orvietolife.it\/news\/decreto-sostegno-stralcio-delle-cartelle-fino-a-5-000-euro\/","title":{"rendered":"DECRETO SOSTEGNO \u2013 STRALCIO DELLE CARTELLE FINO A 5.000 EURO"},"content":{"rendered":"<p>Una delle misure pi\u00f9 attese del c.d. Decreto Sostegni, altrettanto attesa quanto il contributo a fondo perduto, \u00e8 stata quella dell\u2019annullamento delle cartelle esattoriali inferiori a 5.000 euro.\u00a0Lo stralcio \u00e8 stato previsto nel Decreto ma con alcune condizioni restrittive che di fatto riducono in modo significativo i beneficiari della misura.<\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p>Vi sono alcuni requisiti essenziali per beneficiare della sanatoria:<\/p>\n<ol>\n<li>Le cartelle devono essere state affidate all\u2019agente della riscossione nel periodo compreso tra il 2000 ed il 2010;<\/li>\n<li>Le cartelle non devono superare l\u2019importo residuo al 23 marzo 2021 di 5.000 \u20ac;<\/li>\n<li>Il beneficiario non deve aver dichiarato un reddito imponibile per l\u2019anno 2019 superiore a 30.000 \u20ac<\/li>\n<\/ol>\n<p>Prima di tutto ai fini della collocazione temporale, peraltro poco comprensibile perch\u00e9 cartelle emesse pi\u00f9 di 10 anni fa possono essere ormai prescritte se non rinnovate con un atto interruttivo oppure oggetto nel frattempo di rateazione o rottamazione, si deve tenere conto della data di \u201caffidamento all\u2019agente della riscossione\u201d e non alla data di notifica della cartella.\u00a0 Pi\u00f9 precisamente sar\u00e0 stralciata anche una cartella notificata dopo il 01 gennaio 2011 purch\u00e9 l\u2019Ente impositore abbia trasmesso il ruolo all\u2019agente di riscossione prima del 31 dicembre 2010.<\/p>\n<p>Anche riguardo all\u2019importo massimo di 5.000 \u20ac vanno fatte alcune precisazioni e si devono considerare diversi aspetti. Prima di tutto il limite \u00e8 riferito all\u2019importo originariamente iscritto a ruolo dall\u2019Ente impositore e non tiene conto degli interessi di mora e dell\u2019aggio di riscossione, che vanno invece a comporre l\u2019importo totale della cartella. Si pu\u00f2 verificare il caso di una cartella che oggi supera i 5.000 \u20ac per effetto degli interessi di mora ma che \u00e8 originata da una iscrizione a ruolo inferiore al detto importo: in questo caso la cartella sar\u00e0 stralciata.<\/p>\n<p>Altro aspetto da considerare ai fini della quantificazione dell\u2019importo, \u00e8 dato dal riferimento al \u201cdebito residuo\u201d alla data del 23 marzo 2021. Poich\u00e9 sono oggetto di stralcio anche le cartelle per le quali \u00e8 in corso la rateazione o che sono state rottamate, si considera ai fini del calcolo dell\u2019importo massimo il debito residuo ad oggi, per cui se una cartella che inizialmente era superiore a 5.000 \u20ac ma per la quale sono state pagate alcune rate riducendola al di sotto del limite, anche questa cartella verr\u00e0 stralciata. \u00a0E\u2019 superfluo naturalmente puntualizzare che sono sempre fatti salvi i versamenti effettuati prima del 23 marzo 2021, vale a dire che questi pagamenti sono definitivamente incassati.<\/p>\n<p>Infine sempre ai fini della verifica dell\u2019importo massimo di 5.000 \u20ac si deve fare riferimento ad ogni singolo ruolo e non al totale della cartella, la quale potrebbe contenere, come spesso accade, pi\u00f9 ruoli per tributi e periodi diversi. Per semplificare si pensi ad una cartella di 7.000 \u20ac composta da contributi INPS per 3.000 e IVA per 4.000: la cartella supera i 5.000 \u20ac ma poich\u00e9 i singoli ruoli sono inferiori a detto limite l\u2019intera cartella verr\u00e0 stralciata.<\/p>\n<p>L\u2019ultima condizione \u00e8 data dal limite di reddito oltre il quale non pu\u00f2 essere fruita l\u2019agevolazione, che \u00e8 di 30.000 \u20ac per l\u2019anno 2019 e che vale sia per le persone fisiche che per i soggetti diversi comprese le societ\u00e0. Il riferimento \u00e8 dato dal reddito imponibile risultante dalla dichiarazione per l\u2019anno 2019, ovviamente rilevabile direttamente dall\u2019Agenzia considerato che lo stralcio verr\u00e0 disposto automaticamente per chi ne ha diritto senza necessit\u00e0 di presentare alcuna istanza o domanda.<\/p>\n<p>A questo proposito per\u00f2 saranno necessari dei chiarimenti riguardo al reddito da prendere come riferimento, perch\u00e9 la definizione di \u201creddito imponibile\u201d escluderebbe dal calcolo i redditi soggetti a tassazione separata o sostitutiva come ad es. gli affitti con cedolare secca oppure il reddito dei contribuenti minimi o forfettari, che si troverebbero avvantaggiati rispetto ad altri soggetti con reddito di importo pari al loro ma dichiarato con modalit\u00e0 diverse.\u00a0<\/p>\n<p>Su questo punto in particolare, come su altri, sar\u00e0 importante il Decreto attuativo che dovr\u00e0 essere emanato, come stabilito dallo stesso D.L. 41\/2021, entro 30 giorni dal 23 marzo, data della sua entrata in vigore.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Una delle misure pi\u00f9 attese del c.d. 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