{"id":107842,"date":"2020-05-27T20:50:20","date_gmt":"2020-05-27T18:50:20","guid":{"rendered":"https:\/\/www.tonellicatarcia.it\/2020\/05\/27\/decreto-rilancio-trasformazione-delle-detrazioni-fiscali-in-credito-di-imposta-e-cessione-al-fornitore\/"},"modified":"2020-05-27T20:50:20","modified_gmt":"2020-05-27T18:50:20","slug":"decreto-rilancio-trasformazione-delle-detrazioni-fiscali-in-credito-di-imposta-e-cessione-al-fornitore","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.orvietolife.it\/news\/decreto-rilancio-trasformazione-delle-detrazioni-fiscali-in-credito-di-imposta-e-cessione-al-fornitore\/","title":{"rendered":"DECRETO \u201cRILANCIO\u201d \u2013 TRASFORMAZIONE DELLE DETRAZIONI FISCALI IN CREDITO DI IMPOSTA E CESSIONE AL FORNITORE"},"content":{"rendered":"<p>Per gli anni 2020 a partire dal 01 luglio e per tutto il 2021 il c.d. Decreto Rilancio istituisce una novit\u00e0 che riguarda le modalit\u00e0 di utilizzo delle detrazioni di efficientamento energetico, di adeguamento antisismico ed a seguire, in generale, tutti gli interventi edilizi<\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p>per i quali gi\u00e0 prima di queste nuove norme era prevista la detrazione fiscale utilizzabile in quote annuali nella dichiarazione dei redditi.<\/p>\n<p>Secondo la normativa precedente gli interventi edilizi detti sopra davano diritto ad una detrazione che l\u2019interessato poteva soltanto portare appunto in detrazione dal suo reddito in 10 quote annuali. La novit\u00e0 per il 2020 e 2021 riguarda non solo la misura della detrazione che viene aumentata dal 50 al 110% ed il periodo nel quale \u00e8 utilizzabile che passa da 10 a 5 anni, ma soprattutto nella possibilit\u00e0 di potere in sostanza utilizzare l\u2019importo della detrazione come mezzo di pagamento, tra l\u2019altro, degli stessi lavori di ristrutturazione.<\/p>\n<p>Si tratta di un meccanismo piuttosto complesso che presuppone prima di tutto la trasformazione della \u201cdetrazione fiscale\u201d in \u201ccredito di imposta\u201d, con il risultato che mentre la detrazione fiscale pu\u00f2 essere utilizzata solo dal titolare del beneficio in 5 quote annuali, se questa viene trasformata in credito di imposta il suo controvalore potr\u00e0 essere ceduto in pagamento del corrispettivo all\u2019impresa che esegue i lavori la quale, essendo appunto una impresa, potr\u00e0 utilizzare il credito di imposta in compensazione di tutte le imposte ed i contributi dovuti all\u2019Erario ed agli Istituti previdenziali.<\/p>\n<p>Questi tecnicismi produrrebbero in concreto la possibilit\u00e0, dal punto di vista del proprietario dell\u2019immobile compresi i condomini, di pagare tutto o parte del corrispettivo all\u2019impresa che ha realizzato i lavori per mezzo della cessione del credito di imposta, e perci\u00f2 con minore o addirittura nullo esborso effettivo di denaro, fino in teoria a poter eseguire per intero i lavori di ristrutturazione ed efficientamento in maniera gratuita. Questa ipotesi per\u00f2, anche se in astratto tecnicamente possibile, di fatto rimane appunto una ipotesi teorica perch\u00e9 dal punto di vista dell\u2019impresa che esegue i lavori le cose non sono cos\u00ec semplici.<\/p>\n<p>L\u2019impresa infatti dovr\u00e0 valutare attentamente la convenienza di accettare in pagamento la cessione del credito di imposta derivante dai lavori effettuati, tenendo bene in considerazione due aspetti fondamentali:<\/p>\n<ul>\n<li>L\u2019importo che prevede di dover versare per imposte e contributi in un periodo temporale definito successivo alla cessione del credito.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Questo aspetto \u00e8 essenziale perch\u00e9 dovendo utilizzare il credito di imposta a compensazione delle imposte e contributi da versare, dal punto di vista finanziario questo si traduce per l\u2019impresa in un incasso dilazionato in rate mensili della sua fattura dove il numero delle rate, e quindi i mesi di sostanziale dilazione, dipender\u00e0 dall\u2019importo che mensilmente l\u2019impresa prevede di dover versare per imposte e contributi. E\u2019 evidente che la stessa impresa, stabilito un numero massimo di mesi di dilazione, non avr\u00e0 la convenienza ad acquisire un credito superiore a quanto effettivamente potr\u00e0 compensare nel periodo stabilito.<\/p>\n<ul>\n<li>Il credito di imposta deve essere utilizzato entro l\u2019anno, dopo di che non potr\u00e0 essere nemmeno restituito<\/li>\n<\/ul>\n<p>Si tratta di una condizione rafforzativa del calcolo di convenienza detto sopra, nel senso che anche nel caso l\u2019impresa fosse disponibile a prevedere la compensazione oltre i 12 mesi, che equivale come detto a concedere una dilazione di pagamento superiore all\u2019anno, nel caso l\u2019importo del credito fosse comunque superiore alle sue scadenza di un intero anno non potrebbe accettare la cessione per l\u2019intero importo perch\u00e9 ne perderebbe irrimediabilmente la parte eccedente, con una sostanziale perdita economica secca sul lavoro eseguito.<\/p>\n<p>Infine va segnalato che il Decreto prevede ancora una ulteriore possibilit\u00e0 di utilizzo del credito di imposta ceduto, e cio\u00e8 che sia il titolare delle detrazioni che decide di trasformarle in credito di imposta sia l\u2019impresa che accetta in pagamento la cessione dello stesso credito, possano a loro volta: cederlo a terzi con le stesse modalit\u00e0 di cui sopra, oppure cederlo ad Istituti finanziari.<\/p>\n<p>Per la cessione a terzi che si sottintende siano fornitori, valgono tutte le considerazioni dette sopra, mentre per la cessione del credito ad Istituti finanziari si aprono ancora altre questioni che meritano di essere approfondite a parte.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Per gli anni 2020 a partire dal 01 luglio e per tutto il 2021 il c.d. 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