{"id":107834,"date":"2020-03-25T21:22:00","date_gmt":"2020-03-25T20:22:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.tonellicatarcia.it\/2020\/03\/25\/d-l-18-del-17-marzo-cassa-integrazione-ordinaria-e-in-deroga\/"},"modified":"2020-03-25T21:22:00","modified_gmt":"2020-03-25T20:22:00","slug":"d-l-18-del-17-marzo-cassa-integrazione-ordinaria-e-in-deroga","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.orvietolife.it\/news\/d-l-18-del-17-marzo-cassa-integrazione-ordinaria-e-in-deroga\/","title":{"rendered":"D.L. 18 DEL 17 MARZO \u2013 CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA E IN DEROGA"},"content":{"rendered":"<p>Tra le varie misure contenute nel D.L. 18 c.d. \u201cCura Italia\u201d una parte significativa \u00e8 dedicata all\u2019estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali su tutto il territorio nazionale. Si ricorda che le stesse misure estese dal 23 febbraio a tutto il territorio nazionale erano gi\u00e0 applicate in precedenza<\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p>alla c.d. \u201czona rossa\u201d di Lombardia e Veneto, e con questo D.L. vengono appunto estese a tutte le imprese italiane.<\/p>\n<p>Si tratta sostanzialmente, tralasciando qui altre forme residuali per specifici settori o soggetti, di due forme di integrazione del reddito: la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e la Cassa Integrazione in Deroga.<\/p>\n<ul>\n<li><u>Cassa Integrazione Ordinaria<\/u><\/li>\n<\/ul>\n<p>Nella sua applicazione in condizioni ordinarie consiste in un intervento a sostegno della retribuzione dei lavoratori dipendenti in occasione di crisi aziendale di breve durata o transitoria, che permette al datore di lavoro di sospendere in tutto o in parte il personale in forza o di ridurre l\u2019orario di lavoro, assicurando il reimpiego una volta terminata la fase di crisi; la condizione pertanto \u00e8 quella del verificarsi di eventi temporanei e transitori non imputabili n\u00e9 al datore di lavoro n\u00e9 ai dipendenti, come ad es. la mancanza di commesse o le condizioni atmosferiche avverse nel caso dell\u2019edilizia.<\/p>\n<p>Questa forma di intervento a sostegno non \u00e8 normalmente generalizzata ma \u00e8 riservata ad alcune categorie di imprese, tra cui le principali sono l\u2019industria manufatturiera, dei trasporti e installazione impianti, le aziende edili anche artigiane, ed altre attivit\u00e0 elencate dal D.Lgs . 148 del 2015.<\/p>\n<p>Tutte le imprese che rientrano nelle categorie di cui sopra, qualunque sia il numero di dipendenti in forza, possono presentare la domanda con le modalit\u00e0 ordinarie per un periodo massimo di 9 settimane anche consecutive ma comunque comprese nel periodo che va dal 23 febbraio al 31 agosto 2020.<\/p>\n<p>I chiarimenti forniti dall\u2019INPS in merito allo specifico caso di cassa integrazione ordinaria in conseguenza dell\u2019emergenza sanitaria, modificano alcune condizioni ed alcune procedure per accedere al sostegno, e precisamente:<\/p>\n<ul>\n<li>Possono usufruire della Cassa Integrazione Ordinaria i dipendenti gi\u00e0 in forza al 23 febbraio 2020, eliminando in questa circostanza la condizione dei 90 giorni di anzianit\u00e0 in forza normalmente previsti;<\/li>\n<li>La domanda di Cassa Integrazione deve essere presentata entro 4 mesi dall\u2019inizio della sospensione o riduzione del lavoro, e non entro 15 giorni come \u00e8 previsto in condizioni normali;<\/li>\n<li>L\u2019erogazione della integrazione pu\u00f2 essere erogata direttamente al dipendente anzich\u00e9 essere anticipata dal datore di lavoro tramite conguaglio UNIEMENS e compensata in F24 secondo la procedura ordinaria.<\/li>\n<li>Il datore di lavoro \u00e8 esonerato dalla presentazione della relazione tecnica che secondo la procedura ordinaria deve accompagnare e motivare la richiesta, ed inoltre \u00e8 esonerato dall\u2019obbligo di comprovare le difficolt\u00e0 finanziarie dell\u2019impresa.<\/li>\n<\/ul>\n<p>A quanto ad oggi \u00e8 dato conoscere, ed in attesa della annunciata circolare INPS che fornir\u00e0 gli auspicati chiarimenti, sembrerebbe che il datore di lavoro debba comunque eseguire le formalit\u00e0 di informazione, consultazione sindacale ed esame congiunto, che per\u00f2 in questo caso possono essere eseguite in forma telematica e nei tre giorni successivi alla richiesta anzich\u00e9 preventivamente.<\/p>\n<ul>\n<li><u>Cassa Integrazione in Deroga<\/u><\/li>\n<\/ul>\n<p>Il Decreto 18\/2020 ha esteso in conseguenza dell\u2019emergenza il sostegno salariale della Cassa Integrazione in Deroga a tutte le imprese che non rientrano nelle disposizioni della Cassa Integrazione Ordinaria n\u00e9 in altre misure di sostegno al reddito, comprese le aziende che hanno in forza meno di 5 dipendenti.<\/p>\n<p>Valgono anche in questo caso le disposizioni riguardo al massimo usufruibile di 9 settimane anche non consecutive ma comunque nel periodo dal 23 febbraio al 31 agosto, e per la Cassa in Deroga \u00e8 espressamente previsto che l\u2019erogazione possa essere effettuata esclusivamente dall\u2019INPS direttamente al dipendente.<\/p>\n<p>Per poter richiedere il trattamento si dovr\u00e0 attendere il Decreto della Regione territorialmente competente, e le domande dovranno essere presentate tramite il portale regionale che dovr\u00e0 essere attivato nella circostanza.<\/p>\n<p>Per le aziende che hanno in forza meno di 5 dipendenti non \u00e8 necessario l\u2019accordo sindacale, che \u00e8 invece richiesto alle aziende con pi\u00f9 di 5 dipendenti.<\/p>\n<p>E\u2019 importante sottolineare che il calcolo delle unit\u00e0 in forza ai fini di stabilire se l\u2019azienda abbia pi\u00f9 o meno di 5 dipendenti deve tenere conto dei rapporti part-time e proporzionarli al tempo pieno: quindi se ad esempio una azienda ha 2 dipendenti part time al 50 % dell\u2019orario di lavoro questi rappresentano 1 unit\u00e0 lavorativa.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Tra le varie misure contenute nel D.L. 18 c.d. \u201cCura Italia\u201d una parte significativa \u00e8 dedicata all\u2019estensione 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