{"id":107820,"date":"2020-01-03T21:04:47","date_gmt":"2020-01-03T20:04:47","guid":{"rendered":"https:\/\/www.tonellicatarcia.it\/2020\/01\/03\/il-nuovo-codice-della-crisi-di-impresa-e-dell-insolvenza-1\/"},"modified":"2020-01-03T21:04:47","modified_gmt":"2020-01-03T20:04:47","slug":"il-nuovo-codice-della-crisi-di-impresa-e-dell-insolvenza-1","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.orvietolife.it\/news\/il-nuovo-codice-della-crisi-di-impresa-e-dell-insolvenza-1\/","title":{"rendered":"IL NUOVO CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL\u2019INSOLVENZA \u2013 1"},"content":{"rendered":"<p><strong>Obblighi e responsabilit\u00e0 dell\u2019amministratore<\/strong><\/p>\n<p>Il nuovo Codice della crisi d\u2019impresa e dell\u2019insolvenza, che dal prossimo agosto 2020 sostituir\u00e0 la attuale Legge Fallimentare, ha istituito, tra l\u2019altro, un importante obbligo organizzativo per l\u2019imprenditore ed in particolare per l\u2019imprenditore che opera in forma societaria. Infatti il Codice ha aggiunto il nuovo secondo comma all\u2019art. 2086 del Cod. Civ. che impone il dovere per l\u2019imprenditore<\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p>che opera in forma societaria, quindi agli amministratori delle societ\u00e0 di qualunque tipo, di istituire un assetto organizzativo oltre che amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell\u2019impresa, in grado di rilevare tempestivamente la crisi dell\u2019impresa e della perdita della continuit\u00e0 aziendale; inoltre lo stesso imprenditore ha l\u2019obbligo di \u201cattivarsi senza indugio per l\u2019adozione e l\u2019attuazione di uno degli strumenti previsti dall\u2019ordinamento per il superamento della crisi ed il recupero della continuit\u00e0 aziendale\u201d.<\/p>\n<p>Anche se, come detto, il nuovo Codice della crisi d\u2019impresa entrer\u00e0 in vigore nella sua interessa dal prossimo agosto 2020, questa modifica al Codice Civile ed il conseguente obbligo per gli amministratori \u00e8 gi\u00e0 in vigore dallo scorso marzo 2019, e pertanto le imprese gestite in forma societaria devono dotarsi sin da ora di un sistema di \u201cauto-organizzazione interna\u201d istituendo dei protocolli organizzativi in grado di prevedere la possibile emersione della crisi di impresa e della perdita di continuit\u00e0 aziendale.<\/p>\n<p>Si tratta di una innovazione di non poco conto, di un vero e proprio cambiamento culturale nel senso che gli amministratori saranno obbligati a superare la logica del dato consuntivo per passare a quella del dato previsionale e prospettico, perseguendo un principio di prevenzione, con l\u2019obiettivo di intervenire prima che si verifichi uno stato di insolvenza e quando \u00e8 ancora possibile adottare provvedimenti correttivi in grado di rimediare alla situazione di difficolt\u00e0.<\/p>\n<p>L\u2019obbligo di verificare l\u2019adozione e l\u2019adeguatezza dell\u2019assetto organizzativo, amministrativo e contabile detto sopra, con relativa assunzione di responsabilit\u00e0, \u00e8 posto a carico dell\u2019organo di controllo \u2013 Collegio sindacale oppure Revisore \u2013 pertanto nelle societ\u00e0 di maggiori dimensioni che sono normalmente pi\u00f9 strutturate e dotate dell\u2019organo di controllo, sono presenti nell\u2019organigramma societario professionisti in grado di supportare l\u2019imprenditore\/amministratore nella istituzione di un adeguato sistema organizzativo ed amministrativo, pur tenendo comunque ben presente che la responsabilit\u00e0 primaria dell\u2019adeguatezza della struttura \u00e8 sempre in capo all\u2019imprenditore.<\/p>\n<p>Diverso e pi\u00f9 delicato \u00e8 il caso delle societ\u00e0 di minori dimensioni sprovviste dell\u2019organo di controllo, e che sono di fatto la grande maggioranza. Pur considerando che le minori dimensioni dell\u2019impresa sembrerebbero comportare una semplificazione delle procedure, stando alla lettera della norma che ne prevede l\u2019obbligo (\u2026<em>istituire un assetto organizzativo oltre che amministrativo e contabile <u>adeguato alla natura e alle dimensioni dell\u2019impresa<\/u><\/em>), tale semplificazione \u00e8 sostanzialmente solo apparente nel senso che in una impresa di modeste dimensioni e con flussi gestionali non particolarmente complessi sar\u00e0 ovviamente pi\u00f9 semplice sviluppare una proiezione dei flussi di cassa, ma il sistema nel suo complesso dovr\u00e0 comunque essere in grado di prevenire eventuali criticit\u00e0 o situazioni di rischio.<\/p>\n<p>Si \u00e8 detto sopra che si tratta di una innovazione di non poco conto e lo \u00e8 anche sotto il profilo della responsabilit\u00e0 dell\u2019imprenditore\/amministratore, infatti la mancata adozione del sistema organizzativo di cui sopra, dalla quale dipenda la mancata previsione dello stato di insolvenza e la conseguente omissione degli interventi correttivi mirati a prevenire lo stato di insolvenza, configura la responsabilit\u00e0 dell\u2019amministratore, che pu\u00f2 essere per questo chiamato a rispondere (insieme all\u2019organo di controllo dove esiste) del danno provocato dalla mancata adozione dell\u2019adeguato assetto amministrativo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Obblighi e responsabilit\u00e0 dell\u2019amministratore Il nuovo Codice della crisi d\u2019impresa e dell\u2019insolvenza, che dal prossimo agosto 2020 sostituir\u00e0&hellip;","protected":false},"author":83,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"csco_display_header_overlay":false,"csco_singular_sidebar":"","csco_page_header_type":"","csco_page_load_nextpost":"","csco_post_video_location":[],"csco_post_video_location_hash":"","csco_post_video_url":"","csco_post_video_bg_start_time":0,"csco_post_video_bg_end_time":0,"footnotes":""},"categories":[823],"tags":[],"class_list":["post-107820","post","type-post","status-publish","format-standard","category-societa-contabilita-e-bilancio","cs-entry","cs-video-wrap"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.orvietolife.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/107820","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.orvietolife.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.orvietolife.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.orvietolife.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/83"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.orvietolife.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=107820"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.orvietolife.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/107820\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.orvietolife.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=107820"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.orvietolife.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=107820"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.orvietolife.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=107820"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}