Con la prossima approvazione dei bilanci 2025, molte Srl dovranno verificare se è scattato l’obbligo di nominare un revisore legale o un organo di controllo. Non è un passaggio solo formale: l’articolo 2477 del Codice civile, modificato dal Codice della crisi d’impresa, collega questo obbligo alla necessità di rafforzare trasparenza, controlli e capacità di intercettare per tempo eventuali difficoltà aziendali.
La situazione più frequente da verificare riguarda il superamento dei limiti dimensionali. La nomina diventa obbligatoria quando la società supera, per due esercizi consecutivi, almeno uno di questi parametri: 4 milioni di euro di totale attivo, 4 milioni di euro di ricavi oppure 20 dipendenti medi annui.
Proprio il dato dei dipendenti merita attenzione. La norma non guarda semplicemente al “numero di persone” impiegate in azienda in un certo momento, ma alle ULA, cioè le unità lavorative annue. In pratica, conta il lavoro prestato nell’arco dell’anno, rapportato al tempo pieno. Un dipendente full time occupato tutto l’anno vale 1 ULA; un part time al 50% vale 0,5; un lavoratore assunto per sei mesi vale, di regola, 0,5. Per questo il numero degli addetti può non coincidere con il dato rilevante ai fini dell’obbligo.
La seconda ipotesi riguarda le Srl che controllano una società soggetta a revisione legale. In questo caso l’obbligo scatta indipendentemente dalle dimensioni della controllante.
La terza fattispecie, certamente molto rara, interessa le società tenute alla redazione del bilancio consolidato. Qui i limiti sono più elevati: 25 milioni di euro di attivo, 50 milioni di ricavi o 250 dipendenti medi.
Quando l’obbligo scatta, l’assemblea che approva il bilancio deve procedere alla nomina entro 30 giorni; se non lo fa, può intervenire il Tribunale per la nomina.
Quanto alla forma del controllo, la Srl può scegliere tra diverse configurazioni. La prima, meno utilizzata nella pratica, è il collegio sindacale di tre membri affiancato da un revisore legale: il collegio vigila sulla gestione, mentre il revisore si occupa della revisione contabile. La seconda possibilità è attribuire al collegio sindacale anche la revisione legale. Una terza soluzione, la più snella e per questo applicata più di frequente nelle società di minori dimensioni, è la nomina del solo revisore legale.
Qualunque sia la forma applicabile, la mancata nomina non è priva di conseguenze. Gli amministratori possono essere esposti a sanzioni amministrative e responsabilità più ampie anche di natura patrimoniale. Inoltre, l’approvazione del bilancio senza la relazione del revisore può generare rischio di impugnazione del bilancio per vizi nella delibera. In sintesi, l’obbligo di nomina del revisore riguarda oggi anche molte piccole e micro imprese, di conseguenza controllare per tempo i dati del bilancio 2025 significa evitare possibili sanzioni oltre che rafforzare la gestione aziendale.
